La revisione e la nuova relazione al bilancio

In ogni impresa e’possibile individuare un sistema di controllo interno, al fine di eliminare o ridurre i rischi la cui manifestazione potrebbe pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi programmati.

La gestione aziendale e’, infatti, soggetta all’eventualita’ che si manifesti quella parte dei rischi che non possono essere eliminati dal sistema di controllo interno: tali rischi sono definiti rischi residui .

Nelle maggiori imprese, per perseguire la massima efficacia del sistema di controllo interno, viene attivata la funzione di revisione interna chiamata con il termine internal auditing al fine di garantire il necessario monitoraggio sulla corretta gestione dei rischi aziendali.

Per ogni impresa assume particolare interesse produrre informazioni attendibili, con particolare riferimento alla comunicazione economico-finanziaria, rappresentata principalmente del bilancio.

L’affidabilita’dell’informativa esterna rappresentata dal bilancio e’ tutelata dal legislatore attraverso la revisione contabile da parte dei revisori esterni.

L’attivita’di revisione puo’ essere interna, nel caso in cui vi siano auditor dipendenti dell’impresa, oppure esterna, in presenza di revisori indipendenti. Mentre i revisori interni svolgono un’attivita’ di reporting al consiglio di amministrazione sull’attivita’ di controllo svolta, i revisori esterni indipendenti concludono la propria attivita’ emettendo il giudizio sul bilancio.

Sul piano operativo, con riferimento alle varie voci che costituiscono il bilancio, i revisori riscontrano le maggiori difficolta’ in quelle soggette a stime (ad esempio, per quanto riguarda la valutazione delle immobiliazzazioni, delle rimanenze, dei crediti dei fondi rischi ecc.) in quanto si tratta di valutazioni soggettive o relative.

Al contrrario le quantita’oggettive, chiamate assolute in contrapposizione a quelle relative possono essere accertate attraverso misurazioni obiettive, in quanto e’ possibile  effettuare un riscontro effettivo rispetto ai valori riportati sui documenti contabili (fatture, assegni, ecc.)..

Mentre la correttezza delle quantita’ oggettive puo’essere salvaguardata dal sistema di controllo interno dell’azienda e verificata dai revisori legali, seppur in genere a campione, le quantita’ soggettive possono determinare il sorgere di contrasti tra gli amministratori dell’azienda ed i controllori, a causa della loro soggettivita’ intrinseca.

I valori soggettivi presentano quindi per i revisori contabili un rischio intrinseco superiore a quello dei valori oggettivi. L’attivita’ dei revisori esterni, anche se basata su metodologie di controllo sviluppate in ambito internazionale, non puo’ in nessun modo garantire l’affidabilita’ sostanziale dei bilanci delle imprese. Il revisore, attraverso l’attivita’ di revisione del bilancio, deve riuscire, pero’, ad ottenere evidenze sufficienti per poter ritenere, con ragionevole certezza, che il bilancio e’ privo di errori significativi. Una corretta revisione contabile, consente di ridurre ad un livello accettabile l’eventualita’ che nel bilancio oggetto di revisione siano presenti errori significativi non riscontrati dal revisore.

Il bilancio dell’impresa e’ un documento a rilevanza esterna che interessa una ampia platea di stakeholders. I bilanci sono redatti alternativamente secondo due differenti standard di regole : le norme del codice civile interpretate dai principi contabili nazionali emessi dall’Organismo Italiano di Contabilta’(OIC), oppure i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

I principi contabili, sono norma tecniche da adottare per la redazione del bilancio finalizzate a garantire che i bilanci siano redatti dagli amministratori secondo le medesime logiche. I revisori

hanno il compito di verificare la correttezza sostanziale dei bilanci, pertanto, devono possedere elevate competenze sui principi contabili alla base della sua redazione.

Il processo di revisione contabile si conclude con l’emissione del giudizio sul bilancio, ovvero con la redazione della relazione in cui il revisore, formalmente, dichiara ai rerzi la conformità o meno del bilancio al quadro normativo di riferimento.

Il Cndcec ha pubblicato la “nuova” versione della Relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale (o sindaco unico) incaricato della revisione legale dei conti relativa al bilancio 2019.

La struttura generale e la composizione della Relazione rimangono sostanzialmente invariate; le novità che offrono maggiori spunti di interesse professionale si riferiscono ai riflessi che si possono determinare in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19 e dei provvedimenti di contenimento e restrizione assunti dal Governo.

Per quanto concerne la “firma” della Relazione, il Cndcec propone alcune soluzioni operative volte a favorire proprio il superamento delle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria.

In primo luogo, si conferma che la Relazione può essere sottoscritta anche dal solo Presidente del Collegio sindacale; la firma può essere apposta in modalità “elettronica qualificata” e la Relazione può essere inviata dalla Pec del Presidente del Collegio sindacale alla Pec della società.

In alternativa, la trasmissione della Relazione può essere effettuata, utilizzando sempre la modalità della Pec, ma allegando il file pdf con la firma manuale del Presidente del Collegio sindacale.

Infine, laddove la trasmissione del file pdf avvenisse a mezzo posta elettronica ordinaria, sarà necessario domandare alla società destinataria una conferma esplicita della avvenuta ricezione del documento.

Sempre nella prospettiva di agevolare la sottoscrizione della Relazione anche nei casi più controversi, in cui consti il dissenso di un membro del Collegio sindacale e perciò la Relazione venga approvata a maggioranza, si ammette che la Relazione possa essere comunque sottoscritta dal solo Presidente del Collegio sindacale; in questa circostanza il Cndcec fornisce indicazioni utili perché nel testo della Relazione sia dato atto del dissenso le cui motivazioni, nella Parte A del documento relativo alla Relazione di revisione, saranno riportate nel paragrafo intitolato “Elementi alla base del giudizio”.

L’emergenza Covid-19 viene poi richiamata dal documento in commento nell’Allegato 3 in cui si illustra il modello di relazione unitaria in presenza di “dubbi significativi sulla continuità aziendale”.

Si ribadisce che si tratta di eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 2019 che, perciò, non hanno un impatto diretto sulle valutazioni del bilancio 2019, ma essi richiedono “appropriate analisi in termini di informativa sugli eventi successivi”. Tale informativa attiene:

  1. alla Nota integrativa, appunto come illustrazione dei fatti successivi;
  2. alla Relazione sulla gestione, come impatto sui rischi di gestione;
  3. alla più generale valutazione della continuità aziendale la quale può invece impattare anche sulle valutazioni di bilancio.

Con riguardo all’analisi della sussistenza della continuità aziendale in questa circostanza straordinaria e tuttora in divenire, il Cndcec richiama all’uso di particolare attenzione e cautela; così come è assai complicato per le società poter fare oggi una valutazione compiuta degli impatti prodotti dall’emergenza sanitaria, altrettanto complesso è per gli organi di controllo e per il revisore assumere un adeguato atteggiamento rispetto ad un fatto che, indiscutibilmente, può rappresentare fonte di significative incertezze e dubbi significativi sulla sussistenza del going concern.

Il riferimento principale per il sindaco-revisore è al riguardo il Principio di revisione Isa Italia 570, mentre non troveranno ancora applicazione, come confermato dal Cndcec, le disposizioni del Codice della crisi e quindi gli indicatori e gli indici della crisi.

Laddove la società abbia intravvisto tale incertezza significativa, e ne abbia dato informativa adeguata in Nota integrativa, ed il sindaco-revisore concluda per la condivisione circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, seppure in presenza di tali significative incertezze, nella Relazione di revisione sarà inserita una dichiarazione specifica ex articolo 14, comma 2, lett. f), D.Lgs. 39/2010.

 

 

 

 

 

La revisione e la nuova relazione al bilancio ultima modifica: 2020-04-20T06:09:26+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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