Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono trattate nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza e attualmente sono disciplinate nella L. 3/2012 in cui e’previsto che il soggetto sovraindebitato non consumatore ha la possibilita’ di ricorrere all’accordo di ristrutturazione dei debiti. Tale procedura e’sottoposta a votazione dei creditori e deve raggiungere determinate maggioranze per essere omologata.
Il sovraindebitamento e’una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza Il soggetto sovraindebitato che non sia consumatore e che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale puo’ricorrere alla procedura di concordato minore. che come l’accordo di ristrutturazione dei debiti prevede la votazione dei creditori, pero’ presenta significative differenze rispetto all’analogo istituto.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi per l’accesso alla procedura di concordato minore, il soggetto sovraindebitato non puo’ riocrrere alla liquidazione giudiziale.
L’art.74, comma 1, del CCII prevede che al proposta di concordato minore debba consentire di proseguire l’attivita’ imprenditoriale o professionale.
Tale importante requisito non e’invece previsto per l’accordo di ristrutturazione in quanto questo istituto si rivolge ad una platea piu’ampia, comprensiva anche dei consumatori che non hanno attivita’ professionale o imprenditoriale.
Inoltre il concordato minore rispetto all’accordo di ristrutturazione puo’ essere proposto esclusivamente quando sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
La proposta di concordato minore deve avere contenuto libero e deve indicare in modo specifico tempi e modalita’ per superare la crisi.
La domanda e’presentata tramite un OCC che e’ l‘Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio e deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC che comprende le cause dell’indebitamento, le ragioni dell’incapacita’ del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; l’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
Per quanto riguarda, infine, la maggioranza per l’approvazione del concordato minore, l’articolo 79 del CCII richiede la maggioranza dei creditori ammessi al voto. Per raggiungere l’approvazione nell’accordo di ristrutturazione e’ invece richiesto che i creditori consenzienti rappresentino il 60% dei crediti
L’omologazione del concordato minore, ai sensi dell’articolo 80 CCII, si perfeziona quando il giudice abbia verificato l’ammissibilita’ giuridica e la fattibilita’ economica del piano, il raggiungimento delle maggioranze richieste e abbia risolto ogni contestazione.