Non perde l’agevolazione prima casa il contribuente che, in sede di separazione consensuale, trasferisca all’altro coniuge l’immobile acquistato da meno di cinque anni con la suddetta agevolazione, senza procedere entro un anno al riacquisto di una nuova unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Il trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con al citata agevolazione prima del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, l’agevolazione è revocata e sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonchè una sopratassa pari al 30% delle stesse imposte. Tale revoca e le relative sanzioni non si applicano se il contribuente, entro un anno dalla cessione dell’immobile oggetto di acquisto agevolato, ne acquista uno nuovo da adibire a propria abitazione principale.
Secondo la Cassazione, con la sentenza n.3753/2014, l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale, in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non è una forma di alienazione dell’immobile rilevante per la decadenza dei benefici prima casa, ma una forma di utilizzo dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti tra coniugi sia pure al venir meno della loro convivenza.
Più recentemente la Suprema Corte con la sentenza 5156/2016 ha evidenziato che, nel trasferimento dell’immobile in sede di separazione legale, non vi è alcun corrispettivo specifico percepito, ne’ si configurano le caratteristiche della donazione poichè la ratio della disposizione che prevede la decadenza dal bonus prima casa è quella di impedire manovre speculative speculative, deve concludersi che nulla di ciò si realizza nel trasferimento dell’immobile in sede di separazione legale, che invece ha una funzione economico-sociale meritevole di tutela.