La legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015, articolo 1, comma 55) ha introdotto con effetto dal 1°gennaio 2016, un nuovo presupposto applicativo dell’agevolazione prima casa. Si permette ora al contribuente che intenda beneficiare nuovamente dell’agevolazione prima casa, ma che già abbia la titolarità di un diritto che impedisce di fruire dell’agevolazione, di non dover più dismettere (come accadeva fino al dicembre 2015) la titolarità entro il momento di stipula del nuovo acquisto agevolato, ma di poter effettuare la dismissione entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato. La norma di favore non vale nel caso di immobile acquisito in passato senza fruire del bonus fiscale. Quindi:
a) se il contribuente è titolare di una proprietà che deriva da un acquisto effettuato con l’agevolazione “prima casa”, tale condizione non ostacola l’ottenimento di una nuova agevolazione “prima casa” qualora vi sia una cessione di tale diritto entro un anno dal nuovo acquisto.
b) se invece il contribuente è titolare di un diritto di proprietà che deriva da un acquisto effettuato senza l’agevolazione “prima casa” (per esempio si tratta di un acquisto per successione ereditaria), tale possidenza nello stesso Comune, impedisce l’ottenimento di una nuova agevolazione “prima casa”, anche se si proceda all’alienazione di tale diritto entro un anno dal nuovo acquisto; in quest’ultimo caso, per effettuare un nuovo acquisto con l’agevolazione “prima casa”, bisogna vendere la casa di cui si è già in possesso prima di effettuare il nuovo acquisto.
L’agevolazione “prima casa” in previsione di effettuare la cessione della proprietà preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto provoca l’applicazione, in caso di mancata vendita, delle seguenti conseguenze, vale a dire l’obbligo di pagare:
a) la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata
b) i relativi interessi di mora
c) la sanzione in misura pari al 30% della differenza.