Con il suddetto documento il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito una prima analisi degli effetti fiscali derivanti dalle norme in materia di bilancio introdotte dal DLgs.139/2015 e dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali.
In particolare, nel presente documento, sono trattati tra gli altri , in un’ottica fiscale, i seguenti temi:
- principio di derivazione rafforzata
- eliminazione della sezione straordinaria del conto economico
Il CNDCEC evidenzia che a fronte delle tre diverse tipologie di bilancio (forma ordinaria, forma abbreviata, e bilancio delle micro imprese) previste dal codice civile, dal punto di vista civilistico, le imprese hanno la facoltà di redigere il bilancio in base a una tipologia che prevede obblighi informativi maggiori rispetto a quella in cui le stesse ricadono in base alle dimensioni dell’impresa.
Tale facoltà è utile, ad esempio, nel caso di una micro impresa particolarmente indebitata con il sistema bancario, laddove la redazione del bilancio abbreviato od ordinario sarebbe probabilmente richiesta dalla controparte bancaria.
Dal punto di vista fiscale si possono distinguere;
- i soggetti diversi dalle micro imprese, con fiscalità basata sul principio di derivazione rafforzata
- le micro imprese, con fiscalità basata sul principio di derivazione semplice.
Dal punto di vista strettamente letterale, dunque, l’art.83 comma 1 del TUIR sembra escludere l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese anche laddove le stesse redigessero il bilancio in forma ordinaria o abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all’art.2426 del c.c.).
Si determina, quindi, una divergenza tra i due ambiti, che impone alle micro imprese un doppio binario tra bilancio civilistico abbreviato od ordinario (scelto per opzione) e determinazione del reddito fiscale, con un conseguente incremento dei costi di gestione e una maggiore complessità dei controlli da parte dei verificatori fiscali.
E’ opportuno, modificando la norma fiscale, permettere alle micro imprese che intendono redigere il bilancio in forma abbreviata od ordinaria di applicare, dal punto di vista fiscale, il principio di derivazione rafforzata.
M soffermiamoci sui contenuti derivazione rafforzata e derivazione semplice.
Con il principio di derivazione rafforzata ai fini della determinazione del reddito d’impresa valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.
Con il principio di derivazione semplice, per la determinazione del reddito imponibile, vanno considerati solo gli elementi di natura reddituale.
Eliminazione della sezione straordinaria del conto economico
Effetti rilevanti conseguenti alla eliminazione della sezione straordinaria di conto economico riguardano anche la rilevazione in bilancio degli utili/perdite relative ad operazioni straordinarie con le conseguenze che ne derivano sul fronte fiscale e dalle altre componenti, tipicamente le sopravvenienze attive e passive, che prima erano rilevate nella sezione straordinaria e ora devono essere riallocate nelle altre voci del conto economico.
Con riguardo agli utili e alle perdite derivanti dalla dismissione di cespiti o di rami d’azienda, l’eliminazione della sezione straordinaria si sostanzia nell’obbligo di rilevazione di queste componenti nelle voci A5) “Atri ricavi”e B)14 “Oneri diversi di gestione”. Venendo meno nel Conto economico la separata indicazione di questi costi e ricavi, il relativo dettaglio viene messo a disposizione dalla nota integrativa.