La fatturazione elettronica nelle prestazioni sanitarie

Presentiamo una sintesi delle disposizioni relative alla fatturazione nell’ambito delle prestazioni sanitarie, ricordando che: 

  • per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture in formato elettronico ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs.127/2015 con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. 
  • Il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio e’esteso, sempre per l’anno 2019, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone.                                                                                         
  • Va ricordato che gli operatori sanitari possono emettere e-fattura mediante SdI, con riferimento alle prestazioni non sanitarie, solo nel caso in cui esse non contengono elementi che consentano di desumere informazioni sullo stato di salute del paziente, Se l’oggetto della fattura riguarda, ad esempio la degenza in una struttura sanitaria, il documento dovra’ essere emesso, per il 2019, in formato cartaceo o in formato elettronico extra SdI. Per quanto riguarda i soggetti non obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS ( logopedisti,podologi, ecc.) poiche’ la norma che ha esteso a tali figure professionali il divieto di fatturazione elettronica mediante SdI (per il 2019) e’ entrata in vigore il 13.2.2019, alcuni operatori potrebbero aver emesso fattura elettronica attraverso il SdI  nel periodo antecedente a tale data. L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che cancellera’ i file che le sono pervenuti ( e per i quali attualmente vige il divieto di emissione) in caso di mancata adesione  al  servizio di consultazione, ovvero al servizio di conservazione, da  parte del cedente/prestatore. 
La fatturazione elettronica nelle prestazioni sanitarie ultima modifica: 2019-09-17T06:06:41+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo