La dichiarazione precompilata verrà predisposta dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di “soggetti terzi” (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e quelli contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio compensi per attività occasionali di lavoro autonomo) e resa disponibile al contribuente in via telematica, entro il 15 aprile di ciascun anno, mediante diversi canali ( non è prevista la spedizione del modello al domicilio del soggetto). A partire dalle dichiarazioni del 2016, con riferimento ai redditi prodotti nel 2015, i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie.Il Fisco punta così ad acquisire in anticipo, rispetto ai tempi ordinari, le informazioni necessarie per rendere possibile la partenza della dichiarazione precompilata come previsto dal primo decreto di attuazione della delega fiscale. I contribuenti riceveranno a mezzo internet il modello precompilato recante non solo l’indicazione dei redditi, ma anche delle relative detrazioni spettanti. Per ciò che riguarda i redditi, il sostituto di imposta dovrà distinguere quelli da lavoro dipendente, da pensione, gli assegni corrisposti al coniuge e gli altri redditi assimilati. Una parte della certificazione sarà dedicata agli acconti del coniuge, una per i crediti non rimborsati, una per gli oneri detraibili ed ancora un’altra agli oneri deducibili. Ferma restando la facoltà del contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (modello 730 o modello UNICO persone fisiche), quella “precompilata” può essere accettata senza modifiche ovvero modificata dal contribuente medesimo. Lo schema di decreto “semplificazioni” prevede l’anticipo al 28 febbraio del termine (attualmente 30 Aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare. La dichiarazione precompilata potrà essere presentata entro il 7 luglio. La dichiarazione può essere presentata: -all’Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica; al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; a un CAF o a un professionista, presentando, ove occorra, anche la relativa documentazione.
La dichiarazione precompilata
La dichiarazione precompilata ultima modifica: 2014-09-19T20:06:26+02:00 da