La detrabilità dell’Iva e la deducibilità dei costi degli automezzi: ecco un riepilogo delle regole aggiornato al 2016.
Detrazione Iva
Il testo della norma per stabilire la detraibilità dell’Iva sugli acquisti di veicoli stradali e sulle relative spese, si trova nel testo dell’art.19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633.
Il testo in vigore nel 2016 prevede che la limitazione della detrazione Iva al 40% riguarda tutti i veicoli a motore, diversi da trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg.e il cui numero dei posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto e che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa o della professione.
Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha ora la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando di dimostrare l’inerenza totale.
Anche l’Iva relativa alle prestazioni di servizi relative ai medesimi veicoli,-custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonchè l’acquisto di carburanti e lubrificanti è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.
Limiti di deducibilità dei costi d’acquisto auto e moto
Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per le imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti
Autovetture:
*per gli acquisti effettuati fino al 14/10/2015 costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentulae di deducibilità 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 3.615.
*per gli acquisti effettuati dal 15/10/2015 fino al 31/12/2016:costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 25.306,39, percentuale di deducibilità 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 5.061,27.
Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta: nessun limite di costo massimo aumentabili del 40% per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, e percentuale di deducibilità del 70%.
Autovettura acquisita in leasing: l’importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni è il 20% di (18.076;costo auto concedente elevato a 25.306,39 per i contratti stipulati dal 15/10/2015 al 31/12/2016 x canoni annui di competenza, per un periodo non inferiore a 48 mesi indipendentemente dalla durata del contratto.
Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo: l’importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni è il 70% dei canoni di competenza, senza limiti.
Canoni di noleggio auto: costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615 (è previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilità 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni= euro 826,40 elevato a 1.156,86 a seguito dell’agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016; se affidarti a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale è sempre del 70%.
Ciclomotori: costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066 elevato a 2.892,16 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, percentuale di deducibilità 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 413,20 elevato a 578,43 per effetto dell’agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale è sempre del 70%.