Il presente articolo intende soffermarsi sulla crisi dei debitori non fallibili che rivestano al contempo, la qualifica di datori di lavoro, al fine di individuare quali siano gli strumenti agli stessi accessibili per gestire i rapporti di lavoro dipendente e le eventuali eccedenze di personale.
La necessità di ridurre il contenzioso civile in materia di recupero crediti ha accresciuto l’esigenza di dotare anche gli imprenditori non fallibili di strumenti in grado di favorire soluzioni agevolate e tempestive della crisi.
I procedimenti sono due, alternativi uno all’altro, identificati nello stato di sovraindebitamento, dovendosi intendere per tale la situazione di squilibrio, non momentaneo, tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni (insolvenza temporanea) ovvero una definitiva incapacità di adempierle regolarmente (insolvenza irreversibile).
Trattasi di due procedimenti finalizzati alla composizione della crisi:
- L’accordo di composizione della crisi, che consente al soggetto sovraindebitato di risanare la propria esposizione debitoria attraverso una proposta di accordo da sottoporre all’approvazione dei creditori che devono rappresentare il 60% dei crediti.
- La liquidazione del patrimonio del debitore e il procedimento di esdebitazione eventualmente conseguente a tale procedura.
I beneficiari dei procedimenti ivi descritti non sono individuati ma s’intende che sono ammessi agli istituti in esame tutti quei debitori che non possono accedere alle altre procedure concorsuali. Pertanto rientrano, il consumatore (persona fisica), l’imprenditore agricolo, le start-up, l’imprenditore commerciale sotto-soglia, l’imprenditore agricolo, il socio illimitatamente responsabile delle società di persone, gli enti provati non commerciali, nonché i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, anche associati tra di loro.
Il procedimento di accordo di composizione della crisi è caratterizzato da una fase negoziale volta alla ricerca di una soluzione concordata della crisi con i creditori (rappresentanti il 60% dei crediti) e da una fase successiva a carattere giudiziale, finalizzata ad ottenere l’omologazione del Tribunale dell’accordo raggiunto. Una volta depositata la proposta, insieme alla relativa documentazione comprovante i crediti, il giudice fissa l’udienza per l’omologazione disponendo il blocco delle azioni esecutive individuali e dei sequestri conservativi.
Attraverso l’accordo di composizione della crisi che s’ intende realizzare per la soddisfazione dei crediti si possono prospettare un’ipotesi di liquidazione dei beni del debitore, con conseguente cessazione dell’attività dell’impresa, ovvero una soluzione finalizzata alla continuazione di detta attività.
In relazione al procedimento di liquidazione del patrimonio i presupposti di accesso alla procedura sono i medesimi per l’accordo di composizione della crisi. Il debitore dovrà depositare i fini dell’ammissibilità della domanda di liquidazione, presso il Tribunale territorialmente competente, la stessa documentazione già indicata, da integrarsi con l’inventario di tutti i beni. Con il decreto di apertura della liquidazione il giudice nomina un liquidatore e dispone, sino alla chiusura della procedura, il blocco delle azioni esecutive e cautelari, analogamente a quanto già rilevato in relazione al decreto di ammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi.
La crisi di solvibilità del datore di lavoro imprenditore, determina come conseguenza anche una crisi di occupazione ma la condizione di sovraindebitamento del soggetto non fallibile non comporta automatismi di carattere generale in ordine alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti come nel fallimento con l’art.72 l.f. con la conseguenza che i rapporti di lavoro in essere restano e continuano ad esplicare i loro effetti senza variazioni.
Lo status di soggetto sovraindebitato consiste nell’impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni il che è un indizio a una situazione di crisi economico-finanziaria in atto con il conseguente stato d’insolvenza che è una manifestazione più grave della crisi in quanto le condizioni di squilibrio economico-finanziario sono tali da impedire ogni prospettiva di recupero.
La condizione del soggetto in stato d’insolvenza determina per il soggetto sovraindebitato la sospensione dei rapporti di lavoro e l’intervento della cassa integrazione guadagni a condizione che ci siano reali possibilità di salvaguardia dell’occupazione. L’impresa è tenuta a comunicare alle rappresentanza sindacale unitaria, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. La Cassa integrazione guadagni potrà concorrere al positivo esito dell’omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Essendo i soggetti ammessi alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento diversi rispetto a quelli assoggettati alle procedure concorsuali maggiori, è probabile che non detengano i requisiti soggettivi e dimensionali per essere ammessi all’intervento di cassa integrazione.
Sia per le procedure concorsuali maggiori che per le minori, al datore di lavoro non è preclusa la facoltà di recesso delle prestazioni del dipendente qualora nello specifico dimostri l’impossibilità nella prosecuzione dell’attività aziendale.