La licenza taxi è un bene strumentale di natura immateriale, diventando presupposto strutturale ed elemento qualificante dell’esercizio dell’attività. Tale licenza soggiace a un regime giuridico speciale, che, per espressa previsione dell’art.9 della L.21/1992, ne consente il trasferimento, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata (purchè iscritta nell’apposito ruolo e in possesso dei requisiti previsti), qualora il titolare stesso si trovi in almeno una delle seguenti condizioni: sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni, abbia raggiunto il sessantesimo anno di età, sia divenuto inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
Tale cessione deve ritenersi onerosa, in quanto rientrante tra i beni relativi all’impresa, il cui trasferimento realizza quindi una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito, costituendo peraltro fatto notorio l’esistenza di un vero e proprio mercato di rivendita delle licenze taxi: in sostanza la cessione di licenza di autoservizio pubblico non in linea si presume onerosa ed è idonea a determinare una ricchezza tassabile.
Ai fini dell’imposta di registro il trasferimento della licenza taxi è equiparabile a una cessione d’azienda e pertanto sconta l’imposta di registro alla stessa stregua dei contratti verbali di trasferimento di aziende.