IVIE e IVAFE in caso di successione e donazione

Nel caso di attività estere pervenute per successione o donazione a una persona fisica residente l’Ivie e l’Ivafe si differenziano tra loro per la determinazione della base imponibile.

Per quanto riguarda l’Ivie sugli immobili acquisiti per successione o donazione è prevista una disciplina speciale, per la quale il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato. In mancanza si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione. In assenza di tale documentazione. In assenza di tale documentazione, si assume il valore di mercato.

In merito all’Ivafe non è stato previsto un criterio specifico per i prodotti finanziari esteri pervenuti per successione o donazione. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati, l’Ivafe si applica al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione.

Nel caso di azioni, obbligazioni e altri titoli non negoziati in mercati regolamentati, l’Ivafe deve fare riferimento al valore nominale o in mancanza al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente

IVIE e IVAFE in caso di successione e donazione ultima modifica: 2016-09-17T06:04:14+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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