Nel caso di attività estere pervenute per successione o donazione a una persona fisica residente l’Ivie e l’Ivafe si differenziano tra loro per la determinazione della base imponibile.
Per quanto riguarda l’Ivie sugli immobili acquisiti per successione o donazione è prevista una disciplina speciale, per la quale il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato. In mancanza si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione. In assenza di tale documentazione. In assenza di tale documentazione, si assume il valore di mercato.
In merito all’Ivafe non è stato previsto un criterio specifico per i prodotti finanziari esteri pervenuti per successione o donazione. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati, l’Ivafe si applica al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione.
Nel caso di azioni, obbligazioni e altri titoli non negoziati in mercati regolamentati, l’Ivafe deve fare riferimento al valore nominale o in mancanza al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente