Alla locazione di beni immobili strumentali si applica l’imposta di registro in misura proporzionale ancorche’ l’operazione sia assoggettata all’imposta sul valore aggiuto.
In effetti l’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE in materia IVA deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto.
Questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n.10539 del 18 aprile 2024.
Per tale fattispecie, infatti, il legislatore nazionale ha individuato una deroga espressa alla regola generale dell’alternativita’ IVA/Registro, sottoponendo ad imposizione proporzionale di registro le predette locazioni, ancorche’ assoggettate all’imposta sul valore aggiunto.