Iva detraibile anche se l’indirizzo della fattura è errato

Non pregiudica il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte la circostanza che nella fattura sia indicato un indirizzo non corrispondente con quelle ove, di fatto, viene svolta l’attività economica del soggetto emettente. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Giustizia UE nella sentenza del 15 novembre 2017 relativa alle cause riunite C-374/16 e C-375/16. La detrazione dell’imposta assolta a monte deve essere accordata se sono soddisfatte le condizioni sostanziali, benché i soggetti passivi non si siano attenuti a talune condizioni formali.

Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato anche se, nella fattura emessa, l’indirizzo indicato non corrisponde a quello ove di fatto il soggetto emittente svolge la sua attività economica.

Sono queste le conclusioni alle quali è giunta la Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alle cause riunite C-374/16 e C-375/16, depositata il 15 novembre 2017.

Secondo quanto argomentato dalla Corte, infatti, il possesso di una fattura contenente le indicazioni previste dall’art. 226 della direttiva n. 2006/112/CE costituisce solo la condizione formale per il diritto alla detrazione IVA.

La detrazione dell’imposta assolta a monte deve essere accordata se le condizioni sostanziali sono soddisfatte, sebbene i soggetti passivi non si siano attenuti a talune condizioni formali. Ne deriva, quindi, che le modalità di indicazione dell’indirizzo del soggetto che emette la fattura non possono costituire una condizione essenziale ai fini della detrazione dell’IVA.
Iva detraibile anche se l’indirizzo della fattura è errato ultima modifica: 2017-11-17T06:16:29+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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