Non pregiudica il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte la circostanza che nella fattura sia indicato un indirizzo non corrispondente con quelle ove, di fatto, viene svolta l’attività economica del soggetto emettente. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Giustizia UE nella sentenza del 15 novembre 2017 relativa alle cause riunite C-374/16 e C-375/16. La detrazione dell’imposta assolta a monte deve essere accordata se sono soddisfatte le condizioni sostanziali, benché i soggetti passivi non si siano attenuti a talune condizioni formali.
Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato anche se, nella fattura emessa, l’indirizzo indicato non corrisponde a quello ove di fatto il soggetto emittente svolge la sua attività economica.
Secondo quanto argomentato dalla Corte, infatti, il possesso di una fattura contenente le indicazioni previste dall’art. 226 della direttiva n. 2006/112/CE costituisce solo la condizione formale per il diritto alla detrazione IVA.