Lo scopo principale del bilancio d’esercizio è quello di fornire una serie di informazioni di natura economia, finanziaria e patrimoniale che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori (stakeholders) oltre che esporre i risultati della gestione da parte della direzione aziendale.
L’iter di approvazione del bilancio, quindi, rappresenta sicuramente il momento più importante nella vita societaria per la suo valore informativo sia interno che esterno ad essa.
Illustriamo di seguito le fasi principali per la sua formazione.
La prima fase dell’iter di approvazione del bilancio d’esercizio è costituita dalla redazione del progetto di bilancio e dalla relazione sulla gestione da parte dell’organo amministrativo.
Ai sensi dell’art.2423 del c.c. “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa” e così come stabilito dal successivo articolo 2428 “il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell società e dell’andamento e del risultato della gestione,
Il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi all’organo di controllo (collegio sindacale o revisore) almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo, per consentire eventuali osservazioni o proposte (art.2429 cod.civ.)
Il termine per la trasmissione all’organo di controllo, quindi, dipende dal giorno in cui è stata convocata l’assemblea che deve deliberare l’approvazione del bilancio, dovendo essere individuato a ritroso.
Al riguardo, va ricordato che il termine ordinario per l’approvazione del bilancio è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Pertanto, con riferimento al bilancio 1° gennaio 2017-31 dicembre 2017, la convocazione dell’assemblea deve essere fissata al più tardi, entro il 30 aprile 2018.
Laddove l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 fosse convocata in data 27 aprile 2018, la trasmissione all’organo di controllo del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione doveva avvenire entro il 28 marzo 2018.
Il collegio sindacale o il revisore ha di fatto, al più 15 giorni di tempo per redigere la propria relazione poichè il progetto di bilancio, la relazione sulla gestione, nonchè la stessa relazione dell’organo di controllo devono restare depositati nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione, cosicchè i soci possono prenderne visione.
Evidentemente, per le società prive dell’organo di controllo, gli amministratori, non dovendo osservare il termine a ritroso dei 30 giorni, possono depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione direttamente presso la sede della società osservando il termine dei 15 giorni.
Quindi ipotizzando sempre che l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 sia convocata in data 29 aprile 2018, il deposito presso la sede sociale deve avvenire entro oggi 13 aprile 2018.
Relativamente al termine per l’approvazione del bilancio di una S.p.a., secondo la dottrina prevalente, il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale è riferito alla data della prima convocazione dell’assemblea. Si ritiene, quindi, possibile convocare l’assemblea in seconda convocazione anche oltre il termine di 120 giorni.
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può esser fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima convocazione (art.2369 del codice civile). Si ritiene che le conclusioni esposte con riferimento alle S.p.a. siano applicabili anche per le S.r.l.
Il bilancio d’esercizio costituisce il principale flusso informativo che l’azienda indirizza ai soggetti partecipanti all’impresa: azionisti, prestatori di lavoro, finanziatori, clienti, fornitori amministrazione finanziaria dello Stato e tutti quanti gli altri soggetti interessati a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nonchè i suoi risultati reddituali.
Il bilancio svolge una funzione di comunicazione fondamentale, proprio perchè quanto maggiore sarà la qualità della comunicazione fornita, tanto maggiore sarà la probabilità di mantenere relazioni di qualità con gli stakeholder e di contenere i costi delle relazioni stesse.
Occorre distinguere il tipo di comunicazione che si manifesta tra società quotate e società non quotate e tra bilancio d’esercizio e bilancio consolidato.
Se infatti fino al 2002 tutte le società operanti in uno stato membro dell’UE dovevano far riferimento al contenuto delle direttive contabili IV e VII per la predisposizione dei loro bilanci (rispettivamente, d’esercizio e consolidati), a partire dal 2005 le società quotate hanno iniziato a redigere obbligatoriamente i propri bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mentre le non quotate continuano a redigere il bilancio secondo le normative nazionali uniformate alle direttive.
Attraverso i principi contabili internazionali si è messo in atto il processo di globalizzazione dei mercati finanziari e dei movimenti di capitali che con l’elaborazione di bilanci con regole uniformi ha permesso di mettere a disposizione dati maggiormente comparabili e interpretabili e tutto ciò a determinato l’armonizzazione contabile.
Attraverso l’armonizzazione contabile si ha la necessità di creare un linguaggio contabile comune per le imprese che operano nell’Unione Europea. L’obiettivo è quello di uniformare e migliorare quanto più possibile, le regole contabili.
La scarsa comparabilità dei bilanci, infatti, limita la possibilità di investimento degli operatori economici.