Iscrizione transitoria e funzioni del Registro unico del Terzo settore

I tempi tecnici per l’emanazione del Registro del Terzo settore fanno si che lo stesso prenda luce (salvo ritardi) non prima del 2019.

Gli enti che hanno la possibilità di essere riconosciuti del Terzo settore (organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Ops), gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni nonchè gli altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociali) potranno fin da subito adeguare i propri atti costitutivi e statuti, addirittura attraverso il passaggio per semplice assemblea ordinaria e quindi senza notaio, alle nuove norme previste dagli artt. da 21 a 39 del nuovo DLgs.117/2017, modifica ammissibile entro i prossimi 18 mesi, generando in tal modo gli stessi effetti dell’iscrizione al futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) avvalendosi della precedente iscrizione a uno dei registri ad oggi previsti dalle normative di settore.

Il Registro del Terzo settore avrà le seguenti funzioni:

  • consentirà a tutti gli enti che ad esso si iscriveranno di godere di una serie di benefici (civilistici, fiscali e finanziari), non accessibili agli enti che decideranno di non iscriversi allo stesso, ma costituirà una sorta di equivalente al Registro delle imprese per gli enti del Terzo settore.
  • con l’iscrizione, infatti, le associazioni, fondazioni e società saranno tenute a depositare nel competente Registro unico della Regione o della Provincia automa in cui l’ente ha sede legale, attraverso il proprio legale rappresentante, il proprio atto costitutivo, lo statuto, il codice fiscale o la partita IVA nonchè tutte le informazioni relative alla composizione degli organi sociali con relativi poteri e limitazioni degli stessi.
  • Nel Registro, infine, accessibile a tutti gli interessati attraverso modalità telematiche, andranno depositati i rendiconti e i bilanci degli enti.

Ma l’aspetto probabilmente più innovativo attinente agli amministratori degli enti del Terzo settore concerne il tema della responsabilità.

Le nuove norme prevedono regole analoghe a quelle che il codice civile contempla per gli amministratori delle s.p.a. L’art.28, infatti, attraverso un esplicito richiamo degli articoli del codice civile, stabilisce regole che sottopongono gli amministratori, al verificarsi degli espliciti presupposti, alle azioni di responsabilità nei confronti della della società (artt.2392, 2393 e 2393-bis c.c.), dei creditori sociali (art.2394 c.c.), dei soci e dei terzi (art.2395 c.c.), degli organi propri delle procedure concorsuali.

Per il revisore le responsabilità sono quelle previste dall’art.15 del DLgs. n.39/2010. Una responsabilità specifica, nelle fondazioni, è prevista nei confronti del fondatore.

Per gli enti che decidessero di non iscriversi al Registro del Terzo settore si applicano le regole del Libro I del c.c. Al contrario, per gli enti che invece si iscrivono al Registro del Terzo settore  si applicheranno ai membri dell’organo gestorio le regole del Titolo V del codice civile.

 

Iscrizione transitoria e funzioni del Registro unico del Terzo settore ultima modifica: 2017-08-08T10:28:11+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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