Ultimi controlli sugli Isa. Operatori alle prese con l’analisi del risultato finale elaborato dal software al fine di orientare le decisioni finali. Si fa strada un diffuso utilizzo del quadro annotazioni, che pur non risolvendo alla radice le incongruenze riscontrate nel funzionamento dell’applicativo, consente per lo meno di spiegare i numerosi problemi rimasti irrisolti.
La circolare n,20/E/2019 raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali.
Uno dei primi chiarimenti riguarda coloro con un punteggio compreso tra 6 7,99. L’amministrazione ha chiarito che tale voto non comporta di per se’, l’attivazione di un’attivita’ di controllo in quanto ai fini del rischio di evasione l’Agenzia in sede di controllo si concentrera’ su chi ha un livello di affidabilita’ minore o uguale a 6.
Con riguardo invece alle cause di esclusione il documento di prassi ribadisce che:
- i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge n.398/1991 non applicano gli Isa, poiche’ determinano l’imponibile applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali, un coefficente prestabilito.
- Esclusi anche i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (L.190/2014) e di quello per l’imprenditoria giovanile (Dl.n.98/20111).
E’doveroso ricordare che l’omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o la comunicazione inesatta e incompleta dei medesimi dati, vengono sanzionate ai sensi dell’art.8 comma 1 del DLgs. 471/97 (da 250 a 2.000 euro).
L’Agenzia, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Contrariamente a quanto accadeva per gli studi di settore, la norma sugli ISA non prevede una diretta utilizzabilita’ in sede di accertamento del giudizio ISA , in quanto occorre prendere in considerazione altre informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria.
Al riguardo, si ricorda che con i nuovi Isa il Fisco valuta l’affidabilita’ del contribuente attribuendo un voto da 1 a 10. Pero, il voto 6 , che a scuola significa promozione, per gli Isa significa bocciatura. Infatti, da uno a sei, non si supera l’esame del Fisco. Chi vuole la promozione Isa deve pagare, nel senso che e’permesso l’adeguamento, aumentando i componenti positivi, cioe’ i ricavi o i compensi dichiarati. Il livello di affidabilita’ minima deve essere superiore a 6.
L’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non implica, di per se’ l’automatica attivazione di attivita’ di controllo.
Alcuni risultati del programma di calcolo sono spesso sorprendenti. Capita che:
- con il punteggio non superiore a 6, il sistema non “consigli” alcuna integrazione dei ricavi o compensi, quando, invece, dovrebbe consigliare l’adeguamento.
- con punteggio superiore a 8 il sistema “consigli” di aumentare i ricavi o compensi;
- per alcuni modelli, il programma segnali anomalie che bloccano il calcolo, perche’ e’in attesa di aggiornamento.
Insomma, alla prova dei fatti, i nuovi indici sintetici di affidabilita’ fiscale rischiano di rivelarsi l’ennesimo strumento che contrasta con la propria denominazione. Si parla di affidabilita’, ma lo strumento e’ancora inaffidabile.
I contribuenti obbligati alla compilazione del modello Isa rischiano una sanzione, se omettono di presentare il modello. L’omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli indici sintetici di affidabilita’ fiscale, o la comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati, e’ infatti punita con la sanzione da 250 euro a 2.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate prima della contestazione della violazione, dovra’ comunicare al contribuente di provvedere a correggere spontaneamente gli errori commessi. E’ prevista l’indicazione, nel testo delle comunicazioni, di un apposito invito al contribuente a presentare, se lo stesso no l’ha fatto, il modello ISA, analogamente a quanto era previsto per gli studi di settore.
Per il caso di omessa presentazione del modello iSA, e’ inoltre previsto che l’Agenzia delle Entrate puo’ procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo dei redditi, dell’Irap e dell’Iva.
Insomma, prima di emettere l’ accertamento, e’indispensabile il confronto preventivo “ufficio-contribuente”. Il contraddittorio preventivo rende la pretesa tributaria piu’credibile e sostenibile e scongiura l’effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati perche’ non preceduti da un effettivo confronto.
Per l’Isa il contribuente puo’ aumentare i ricavi o compensi, stabilendo a che livello adeguarsi, senza cioe’ l’obbligo di raggiungere il punteggio piu’ alto.
Nei casi in cui il contribuente ritiene di non doversi adeguare, e’ bene che lo stesso lo faccia presente, indicando i motivi del mancato adeguamento nelle note del modello Isa, nella speranza, che gli Isa 2019 vengano bocciati e rinviati al prossimo anno.