Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.17 pubblicata il 2 agosto 2019 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito agli ISA che a partire da quest’anno, in sede di dichiarazione dei redditi, modello Redditi 2019 sostituisce gli studi di settore.
Com’e’ noto ormai, in seguito all’applicazione degli ISA viene fornito al contribuente un giudizio complessivo di affidabilita’, graduato su una scala di valori da 1 a 10, che tiene conto dei punteggi conseguenti all’applicazione dei singoli indicatori elementari (indicatori elementari di affidabilita’ e di anomalia).
Tanto piu’alto e’il punteggio ottenuto in termini di affidabilita’ tanto maggiori possono essere i benefici premiali per i contribuenti interessati e tanto minore e’ invece l’affidabilita’ del soggetto tanto maggiore potrebbe risultare la probabilita’ per lo stesso, di essere interessato da un’ attivita’ di controllo. Il contribuente, quindi, sulla base della specifica situazione soggettiva potra’ avere interesse a migliorare il proprio giudizio di affidabilita’.
Come ricordato nel documento il proprio punteggio di affidabilita’ puo’ essere modificato:
- correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari
- dichiarando ulteriori componenti positivi
Il codice tributo da indicare nel modello F24, per effettuare il versamento integrativo dell’Iva, derivante dall’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli ISA, deve essere lo stesso utilizzato negli anni precedenti ai fini dell’adeguamento agli studi di settore, e ridenominato ” 6494-ISA- Indici sintetici di affidabilita’ fiscale- integrazione Iva”.
Diversamente da quanto previsto nell’ambito della disciplina degli studi di settore e parametri, le situazioni nelle quali si determina un periodo d’imposta di durata inferiore ai 12 mesi e’sempre causa di esclusione dall’applicazione della disciplina degli indicatori sintetici di affidablita’ (ISA).
E’il caso ad esempio, di tutte quelle situazioni che rappresentano eventi eccedenti l’ordinaria gestione dell’impresa, quali quelle di trasformazione, di scissione e fusione d’azienda, conferimento, cessione e liquidazione e anche le situazioni di acquisto o affitto d’azienda, successione o donazione d’azienda, in quanto anch’esse riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione di attivita’.
Per le situazioni sopra citate, l’Agenzia ribadisce che, non essendo il contribuente tenuto a presentare il relativo modello per l’applicazione degli ISA e non trovando applicazione la relativa disciplina, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal richiamato regime.
Le persistenti criticita’ in merito all’applicazione degli ISA stanno alimentando denunce all’Ufficio del Garante del contribuente di varie Regioni: quindi, non sono piu’ solo il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o le associazioni sindacali di categoria, ma, in ordine sparso, anche i singoli contribuenti e le rappresentanze territoriali delle professioni=giuridico contabili a segnalare le difficolta’ operative.