La cartella di pagamento è disciplinata per quanto concerne le sue forme di notifica, dall’art.26, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602. La norma in quella stesura prevedeva la possibilità per l’Agente della riscossione di avvalersi delle varie forma di notifica ordinaria, quelle che si attuano attraverso i soggetti abilitati individuati negli ufiiciali di riscossione, in altri soggetti abilitati nonchè nei messi comunali ed agenti della polizia municipale. L’art.38 del D.L. 31 Maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2010, n.122 ha innovato la formulazione dell’art.26 D.P.R. n.602/1973, introducendo la specifica previsione della notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Avvalendosi dunque di tale procedimento, era direttamente l’Agente della riscossione a provvedere alla notifica della cartella. La relata di notifica della cartella si presenta in bianco in quanto nel momento in cui viene emessa dal gestore la ricevuta di avvenuta consegna, ciò equivale per il mittente alla prova -legale- che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico del destinatario.
Pertanto, avvalendosi di tale forma di notifica, si ritiene assolto il requisito della notifica/consegna a mani proprie del destinatario, coincidente con il messaggio di accettazione inviato dal gestore di posta. Nel caso in cui, viceversa, il messaggio di posta elettronica non è consegnabile, il gestore deve comunicare al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio, un avviso di mancata consegna e dunque il mittente deve procedere ad un nuovo invio oppure alla notifica secondo le forme ordinarie.
Il D.Lgs. n.159/2015, ha previsto che la forma di notifica telematica divenga obbligatoria per determinate categorie di contribuenti e, precisamente, per le società e per i professionisti iscritti in elenchi ed albi. Ha poi stabilito che nelle ipotesi in cui la notifica telematica non vada a buon fine nei confronti di tali categorie la stessa si intenderà legittimamente effettuata mediante il deposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.