Ires premiale solo per l’anno d’imposta 2025 

Ires premiale solo per l’anno d’imposta 2025 per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati. Nel dedalo delle condizioni previste per la riduzione dell’Ires dal 24 al 20%, la manovra 2025 (commi 436-444) impone anche il vincolo di investire una quota di reddito in beni strumentali indicati negli allegati A e B di cui alla legge 232/2016, nonché all’articolo 38 del Dl 19/2024.

In particolare, il comma 436 prevede che debba essere accantonato a riserva disponibile almeno l’80% degli utili realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e che tali utili debbano restare iscritti a patrimonio netto (quindi non distribuiti) per almeno tre anni (2024-2025-2026).

La seconda regola – che in realtà è una duplice condizione – presuppone che una quota non inferiore al 30% dell’80% degli utili non distribuiti del 2024, e comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia stata destinata a:

investimenti in beni strumentali nuovi, ricompresi negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0), nel territorio dello Stato;

oppure investimenti di cui all’articolo 38 del Dl 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 56/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0);

la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024 (attualmente fissato al 31 ottobre 2026). Gli investimenti non devono in ogni caso essere inferiori a 20mila euro. La norma parla di investimenti eseguiti nel 2025, e più precisamente fino al 31 ottobre 2026.

Il beneficio viene meno qualora tali investimenti vengano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.

Non sembrano esservi incompatibilità fra l’aliquota Ires ridotta e i regimi agevolativi «4.0» e «5.0». In altre parole, l’agevolazione non esclude la possibilità di poter beneficiare anche di questi crediti d’imposta. Viceversa, per poter fruire dell’Ires al 20%, non c’è alcuna necessità di beneficare anche dei crediti d’imposta.

 Ires premiale solo per l’anno d’imposta 2025  ultima modifica: 2025-01-02T06:10:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo