L’ultima versione delle modifiche in materia di IRAP dimostra chiaramente come l’Esecutivo debba “distribuire” con attenzione le risorse economiche e come presumibilmente, per la mancanza della copertura finanziaria, sia stato costretto ad eliminare il precedente vantaggio.
La legge di Stabilità per il 2015 prevede l’introduzione nel corpo dell’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 del comma 4-bis. A seguito della novità, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 sarà possibile (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) considerare in deduzione, oltre alle deduzioni forfetarie ed analitiche relative al costo del lavoro, anche la quota relativa alla differenza tra il costo del lavoro complessivo (relativo ai contratti a tempo indeterminato) e le deduzioni spettanti.
In buona sostanza, se la sommatoria delle deduzioni analitiche o forfetarie è inferiore al costo complessivo dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, l’impresa può considerare in deduzione un ulteriore importo “fino a concorrenza dell’onere sostenuto”. In questo caso la deduzione è integrale.
Il beneficio è limitato in quanto sono naturalmente esclusi gli enti non commerciali esercenti esclusivamente attività istituzionale che determinano la base imponibile IRAP con l’applicazione del metodo retributivo. In questo caso, i predetti soggetti determinano la base imponibile effettuando la sommatoria delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, le collaborazioni coordinate e continuative, comprendendo anche le eventuali collaborazioni a progetto, gli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e i compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Come già anticipato, gli effetti positivi dovuti (per gli altri soggetti) alla deduzione integrale del costo del personale (assunto con contratto a tempo indeterminato), sono stati in parte sterilizzati da un nuovo incremento dell’aliquota IRAP. In precedenza lo stesso Governo aveva disposto la riduzione, con decorrenza dall’anno 2014, dell’aliquota base dal 3,9 al 3,5%. A parte la possibile riduzione del versamento degli acconti, di cui le imprese e i professionisti potrebbero nel frattempo aver beneficiato (con l’applicazione di aliquote intermedie), la riduzione del tributo al 3,5% di fatto non dovrebbe mai entrare in vigore.
La legge di Stabilità 2015 prevede espressamente una deroga allo Statuto del contribuente disponendo il nuovo incremento dell’aliquota IRAP fino al 3,9% con effetto retroattivo. Conseguentemente, in sede di predisposizione del modello IRAP 2015 (periodo di imposta 2014) i contribuenti continueranno a tenere in considerazione l’aliquota del 3,9%. Tuttavia, quella indicata è l’aliquota base in quanto le Regioni potranno modulare l’aliquota effettivamente applicabile fino a determinare l’aliquota (massima) al 4,82% (con una maggiorazione dello 0,92%).
La deduzione integrale del costo del personale dipendente costituirà un vantaggio soprattutto per le imprese che hanno in forza un numero elevato di lavoratori dipendenti assunto con contratto a tempo indeterminato.
Invece il beneficio sarà sensibilmente inferiore (circa 700 euro l’anno) per le imprese che si avvalgono di un numero di lavoratori limitato.
Inoltre, al fine di determinare correttamente la diminuzione del costo dell’imposizione si deve tenere conto che una parte del costo era già deducibile in base al meccanismo delle deduzioni forfetarie e delle deduzioni analitiche relative al costo della contribuzione
IRAP 2015 ultima modifica: 2014-10-29T20:31:57+01:00 da