Investimenti in start-up innovative

In Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 è stato pubblicato il decreto 7 maggio 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, riguardante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

I soggetti beneficiari

Le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, che effettuano un investimento agevolato, in una o più start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

L’investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.

Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.

Le agevolazioni

I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta.

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

Se la detrazione è di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Anche i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta e se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le condizioni

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:

-una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite;

-copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.

Tra le cause di decadenza vi è la cessione entro tre anni, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati; il recesso o l’esclusione degli investitori e tra l’altro la perdita dei requisiti.

 

Investimenti in start-up innovative ultima modifica: 2019-07-06T06:45:36+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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