Interessi passivi sul mutuo

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett.b) del TUIR spetta una detrazione IRPEF del 19% per gli interessi passivi e gli oneri accessori pagati per i mutui ipotecari accesi per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 4.000 euro.

Il soggetto che detrae gli interessi passivi deve coincidere con

  • il proprietario dell’unita’ immobiliare acquistata con il denaro derivante dal mutuo
  • l’intestatario del mutuo

La detrazione spetta anche al nudo proprietario ( e cioe’ al nudo proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste dalla norma.

Seppure le istruzioni ministeriali precisano che la detrazione non spetta all’usufruttario in quanto lo stesso non acquista l’unita’ immobiliare, si segnala la pronuncia della Cassazione del 3 novembre 2016 n.22191 che ha esteso il beneficio ai titolari di un diritto reale, quale esso sia, compreso il diritto di usufrutto, uso e abitazione.

Per poter fruire dell’agevolazione devono verificarsi alcune condizioni

  • L’acquisto dell’unita’ immobiliare da destinare ad abitazione principale deve essere effettuato entro l’anno (12 mesi) anteriore o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.
  • l’unita’ immobiliare acquistata deve essere destinata ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dall’acquisto stesso.

Partendo dal presupposto che per poter beneficiare delle detrazioni il proprietario dell’unita’ immobiliare dev coincidere con l’intestatario del mutuo e’ consentito la detraibilita’integrale degli interessi passivi in capo al coniuge proprietario interamente dell’abitazione principale, ma cointestatario del mutuo con l’altro coniuge.

La detrazione inoltre spetta solo per il periodo in cui l’immobile e’utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non e’ piu’ utilizzato come abitazione principale, tuttavia se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, puo’ fruire nuovamente della detrazione.

Il diritto alla detrazione tuttavia non si perde in caso di:

-trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione degli interessi passivi non si perde nel caso in cui il contribuente abbia un rapporto di lavoro in uno Stato estero, anche se l’abitazione viene locata).

-ricovero in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non venga locato .

Infine nel caso di acquisto dell’abitazione principale in comproprieta’ al 50% da parte dei coniugi, ma di mutuo ipotecario stipulato da uno solo di essi, il coniuge intestatario unico del mutuo puo’ esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi passivi pagati e non solo sul 50% in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 18 maggio 2016 n.17.

Interessi passivi sul mutuo ultima modifica: 2019-03-25T06:04:22+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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