Per alcune sanatorie la norma ha previsto espressamente il versamento oltre che delle imposte e delle sanzioni (se dovute) in misura agevolata, anche degli interessi. È il caso della definizione dei controlli automatizzati (comma 153 dell’articolo 1 della legge 197/2022), del ravvedimento speciale (comma 174) della definizione agevolata degli atti di recupero (comma 181).In queste ipotesi, per espressa previsione, la regolarizzazione avviene con il pagamento di un diciottesimo delle sanzioni, dell’imposta e degli interessi.
Diversamente, invece per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione (comma 179), la norma non prevede la debenza degli interessi ma solo di sanzioni «nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge».
Va detto però che le medesime norme, che non richiamano gli interessi ma solo sanzioni (ridotte), non indicano nemmeno le somme dovute a titolo di tributo. In base allo stesso rigore interpretativo, quindi si dovrebbe concludere che non siano dovute neanche le imposte, ma solo le sanzioni a un diciottesimo. È verosimile che si tratti di un errore nella stesura della norma, restando ferma la volontà del legislatore di mantenere invariata la debenza di imposte e interessi (in misura ordinaria) e agevolare solo il trattamento sanzionatorio. Gli Uffici, per quanto noto, stanno applicando gli interessi dovuti in misura ordinaria.