Insinuazione per crediti sorti nel corso della procedura

Tramite l’istanza di ammissione al passivo il creditore tende a trasformarsi da concorsuale (cioe’con titolo anteriore all’apertura della procedura) a concorrente (cioe’ partecipante all’esecuzione e alla ripartizione). L’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, co. 1 e 4, l.f. (Cass. 13461/2019, Cass. 18544/2019, Cass. 28799/2019);
b) tuttavia in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell’insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato (Cass. Civ. n.16218 / 2015) l’opinione secondo cui, “costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 l.f.”.

In merito all’individuazione del termine ultimo ai fini dell’insinuazione al passivo di un credito sorto successivamente alla declaratoria di fallimento si fa riferimento alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.

Questo il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Forte – Est. De Chiara, con sentenza n. 16218 del 31 luglio 2015, con una decisione in merito all’individuazione del termine finale per l’insinuazione tardiva al passivo di un credito sopravvenuto al fallimento.

In merito all’individuazione del termine ultimo ai fini dell’insinuazione al passivo di un credito sorto successivamente alla declaratoria di fallimento, le domande sopravvenute sono ammissibili qualora vengano depositate oltre il termine di cui all’art. 101, 1 co., L.F. e fin quando non siano esaurite le ripartizioni dell’attivo fallimentare, a prescindere dall’indagine sulla sussistenza del presupposto della non imputabilità della tardività della domanda al creditore.Per quanto riguarda l’insinuazione di crediti sorti nel periodo antecedente la procedura fallimentare rilevante è il richiamo all’art. 101 L.F.. Invero, tale dispositivo, rubricato “domande tardive dei crediti”, disciplina le ipotesi di domande di insinuazione al passivo trasmesse al curatore oltre il termine dei 30 giorni dall’udienza di verifica del passivo, termine fissato per il deposito delle domande di ammissione al credito cd. “tempestive”.

Il legislatore, all’art. 101 L.F., nel definire tardive le domande trasmesse al curatore oltre il suddetto termine di 30 giorni, individua, altresì, il termine ultimo entro le quali le stesse possono essere trasmesse al curatore, ovvero entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, salvo proroga al diciottesimo mese.

In conclusione, mentre per qualsiasi credito sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il termine ultimo per l’ammissione al passivo è stato, dal legislatore, esplicitamente individuato nei dodici mesi o diciotto mesi (in caso di proroga disposta dal Tribunale nella sentenza di fallimento) decorrenti dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ex art. 101, 1 e 4 co., L.F.; per i crediti sorti successivamente al fallimento, secondo la Suprema Corte, non si applica il limite temporale di cui all’art. 101 L.F. Essa, infatti, afferma che le domande aventi ad oggetto un credito sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento, possono essere trasmesse al curatore in qualsiasi momento, o meglio, fino a quando non si sono esaurite le ripartizioni dell’attivo fallimentare, a prescindere dall’imputabilità o meno della tardività della domanda.

 

 

Insinuazione per crediti sorti nel corso della procedura ultima modifica: 2021-08-21T06:09:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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