Insinuazione al passivo cumulativa dei professionisti

Nel caso di proposizione congiunta della domanda di insinuazione al passivo fallimentare per le attivita’ professionali rese da due professionisti del medesimo studio associato, l’omessa indicazione specifica delle prestazioni eseguite da ciascuno di essi implica la perdita del privilegio, ex art. 2151-bis c.c.,  per i crediti relativi alle attivita’ professionali rese. 

E’ il caso di due professionisti appartenenti al medesimo studio legale che proponevano in modo congiunto una domanda di insinuazione al passivo del fallimento, in via privilegiata, per il credito relativo a prestazioni professionali rese nella qualita’ di procuratori e difensori della debitrice. 

Il credito veniva, tuttavia, ammesso al chirografo dal giudice di merito, sul presupposto che le prestazioni dovevano essere ricondotte allo studio professionale associato e non ai singoli professionisti. La domanda di ammissione al passivo, infatti, pur formulata cumulativamente dai due professionisti del medesimo studio legale, era stata proposta senza la distinzione dei singoli crediti di competenza dell’uno e dell’altro professionista. 

Nel caso proposto, quindi, non puo’ ritenersi superata la presunzione di imputabilita’ della prestazione allo studio professionale piuttosto che al singolo professionista associato. 

 

Insinuazione al passivo cumulativa dei professionisti ultima modifica: 2019-08-06T18:09:30+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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