Indipendenza dell’organo di controllo

E’ in corso un dibattito sull’opportunità o meno che sia il controllato a scegliere il proprio controllore, in quanto tale meccanismo potrebbe minare l’indipendenza degli organi di controllo.

Si è sostenuto che sarebbe opportuno prevedere un meccanismo di nomina attraverso il sorteggio anche per le società private, come già avviene per i revisori degli enti locali, introducendo in parallelo delle tariffe al fine di consentire la definizione del compenso.

Il codice civile prevede che siano i soci a scegliere gli organi di controllo e tale previsione è coerente con la natura privatistica delle società di capitali.

Occorre evidenziare come il processo di nomina dei revisori legali  è diverso rispetto al processo di nomina dei sindaci. Mentre infatti il Collegio sindacale è nominato dall’assemblea, nel caso del revisore legale, la nomina pur sempre dell’assemblea, richiede il parere favorevole del Collegio sindacale.

Pertanto non è opportuno prevedere che il revisore venga scelto attraverso il sorteggio in quanto è importante che i soci possano riporre la massima fiducia nei sindaci e per far ciò devono poter scegliere i professionisti in base alla loro reputazione e professionalità.

E’ invece condivisibile la proposta di reintroduzione delle tariffe, in quanto l’assenza di tariffe determina, nella prassi, numerosi casi di organi di controllo e revisori con compensi chiaramente non adeguati, in considerazione del fatto che gli stessi sono chiamati a nuovi compiti e responsabilità.

Indipendenza dell’organo di controllo ultima modifica: 2019-02-13T06:08:11+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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