L’ispettorato Nazionale del Lavoro con la sua prima circolare, la n.1 del 17 ottobre 2016, ha forntito le indicazioni operative per adempiere i nuovi obblighi di comunicazione per il lavoro accessorio. L’unica modalità per adempiere all’obbligo di comunicazione è quella dell’invio della e.mail al solo indirizzo di posta elettronica appositamente creato per ciascuna sede territoriale dell’ispettorato, secondo la struttura Voucher.Sedeterritoriale@ispettorato.gov.it.
L’adempimento deve essere effettuato almeno un ora prima dell’effettivo inizio della singola prestazione di lavoro accessorio, d’altra parte, però, resta fermo anche il già previsto obbligo da parte del committente di dichiarazione di inizio attività nei confronti dell’Inps da effettuarsi con le modalità già in essere.
Per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, sembra rendere obbligatoria una comunicazione singola ed individuale per ciascuna prestazione giornaliera di lavoro accessorio, facendo realisticamente un passo avanti verso la effettiva tracciabilità delle prestazioni lavorative rese con voucher.
In merito la Circolare n.1/2016 dell’INL chiarisce che la comunicazione in questione andrà effettuata:
Per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratoe
- il luogo della prestazione
- il giorno di inizio della prestazione
- l’ora di inizio e di fine della prestazione
Mentre con riferimento agli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima dell’avvio della prestazione dovrà essere effettuata al comunicazione che dovrà riguardare:
- dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
- il luogo della prestazione
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni
Per ciascun lavoratore accessorio per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 400 ad euro 2.400.
Per estinguere l’illecito amministrativo è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (art.16 della legge n.689/1981) nella misura pari a 800 euro per ciascun lavoratore per il quale risulta omessa la comunicazione.