E’ possibile prevedere una specifica indennità per il lavoratore in trasferta, oltre alla normale retribuzione. Sono tre le metodologie che possono essere applicate per gestire questi trattamenti.
–Il forfait: consiste nel corrispondere un’indennità forfetaria a copertura delle spese sostenute:in questa ipotesi le indennità di trasferta sono escluse dall’imponibile fiscale, indipendentemente dalla durata della trasferta fino all’importo di 46,48 euro al giorno, elevato a 77,47 per le trasferte all’estero. Concorrono, invece, all’assoggettamento a tassazione tutti i rimborsi di spesa, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all’indennità di trasferta.
–Il metodo misto: prevede il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio da parte del datore di lavoro insieme all’erogazione dell’indennità di trasferta: in questa ipotesi, le franchigie di 46,48 e 77,47 sono ridotti rispettivamente di 1/3 ( 15,49 ovvero 25,82 per le trasferte all’estero). Con questo metodo, i rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando siano effettuati sulla base di idonea documentazione, mentre ogni altro eventuale rimborso spese è assoggettato interamente a tassazione.
–il metodo analitico: i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e di trasporto non concorrono a formare il reddito. E’ altresì escluso da imposizione il rimborso di ulteriori altre spese, seppure non documentabili, purchè analiticamente attestate dal dipendente in trasferta. Se in aggiunta al rimborso analitico viene corrisposta anche un’indennità, indipendentemente dall’importo, questa concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.
In conclusione, è da evidenziare che i giudici della Suprema Corte considerano il fatto che se l’indennità di trasferta non ha carattere restitutorio (rimborso spese) ma è corrisposta ai lavoratori per compensare il disagio derivante dalla trasferta in maniera fissa e forfettizzata, va considerata parte di natura contributiva e come tale deve rientrare nella base di calcolo del TFR.