Il Ddl. di bilancio 2023 eleva l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilita’ semplificata, di cui all’art.18 del DPR.600/73.
Detto regime e’ applicabile alle imprese individuale, a snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art.5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attivita’ commerciale in via prevalente.
Per effetto della modifica, il regime e’adottato naturalmente se i ricavi, di cui agli artt.57 e 85 del TUIR, non superano:
- 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro (prima 700.000) per le imprese aventi per oggetto altre attivita’.
Assumendo che la modifica sia approvata in via definitiva, i nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1^gennaio 2023 e ne consegue che per individuare il regime contabile “naturale” per l’anno 2023, le imprese dovrebbero verificare, se nel precedente anno 2022 e’ stato o meno superato il limite di 500.00 o 800.000 euro di ricavi. Soltanto se in tale anno hanno percepito o conseguito ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime contabile semplificato nel 2023.
La predetta modifica non ha alcune rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilita’ semplificata indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.
I limiti per la liquidazione trimestrale dell’Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilita’ semplificata ma il parametro cui fare riferimento ai fini Iva, non sono i ricavi, ma il volume d’affari.