Sono state pubblicate sulla G.U. n.156 del 5 luglio 2019, il Decreto 7 Maggio 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le modalita’ di attuazione degli incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative, effettuati sia da persone fisiche che da societa’. Le agevolazioni hanno interessato, a partire dall’esercizio 2016, e interessano ad oggi i soggetti IRPEF e IRES che effettuano un investimento agevolato in una o piu’ start-up innovative o PMI innovative. Gli incentivi fiscali consistono: per le persone fisiche, in una detrazione dall’imposta sul reddito (IRPEF) pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro: per le societa’ di capitali in una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro.
Nel 2019 investire in start-innovative e’ particolarmente conveniente.
La legge di Bilancio 2019 (legge n.145/2018) ha infatti potenziato, per il solo 2019, gli incentivi (IRPEF e IRES) per chi decide di entrare nel capitale di queste societa’. Le modifiche sono temporanee e valgono solo per il 2019.
In primo luogo, viene aumentata. per l’anno 2019, dal 30 al 40% la misura dell’agevolazione sia per la detrazione dell’imposta per i soggetti IRPEF sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES.
L’altro intervento invece si rivolge esclusivamente ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’, diversi da imprese start-up innovative: per tali soggetti l’agevolazione e’ incrementata, per l’anno 2019, dal 30% al 50% nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.
Nello specifico, le agevolazioni trovano applicazione nel caso di:
–conferimenti in denaro
-conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.
-investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start-up innovative.
Ai sensi del DM 25 febbraio 2016 e della legge di Bilancio 2017, il diritto all’agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica una delle seguenti cause:
–la cessione anche parziale delle partecipazioni ricevute.
-la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative.
– il recesso o l’esclusione degli investitori;
-la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start up innovativa.
Non costituisce invece causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del DL n. 179/2012 da parte della start up innovativa dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione.