IMU Sospesa per i terreni agricoli
I terreni agricoli rientrano nella sospensione della prima rata dell’IMU. Ai fini del tributo sono considerati agricoli i terreni destinati all’esercizio delle attività agricole previste dall’articolo 3135 del Codice Civile anche se non coltivati e quindi anche nel caso in cui il terreno è lasciato a riposo, e che siano inseriti come tali negli strumenti urbanistici. inoltre la circolare 3/DF/2012 ha chiarito che non sono considerati edificabili, ancorché classificati come tali nel piano regolatore del Comune, i terreni posseduti e condotti da un soggetto IAP ( imprenditore agricolo professionale) o coltivatore diretto, purché siano iscritti nella previdenza agricola.
La sospensione della prima rata rileva anche per queste aree. Inoltre in presenza di terreno edificabile in comproprietà di più persone anche se l’area è coltivata da uno solo dei comproprietari con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale è considerata agricola anche per la quota di proprietà dei soggetti sprovvisti di queste qualifiche. Al contrario i terreni situati in comuni considerati montani o collinari in base alla circolare 9/1993 non rientrano nell’ambito della sospensione in quanto già esentati dall’imposta, ne deriva che questi terreni continuano a scontare le imposte dirette sul reddito dominicale.