La riforma della tassazione comunale immobiliare che sembrava dovesse trovare spazio già nella legge di stabilità 2015,è stata rinviata a una prossima occasione. L’esigenza di riordino dell’imposizione patrimoniale è evidente a tutti. L’istituzione della Tasi è avvenuta per reintrodurre, sotto mutate forme, la tassazione dell’abitazione principale a seguito della scelta sbagliata di esentare dall’Imu quest’ultima. Posto che la base imponibile della nuova imposta coincide con quella dell’Imu, fatta eccezione per i terreni agricoli,si è assistito ad una irrazionale e inutilmente complicata duplicazione di tassazione. Allo scopo di garantire l’invarianza della tassazione, rinviando ad altra occasione l’intervento di riordino, con il comma 679 dell’art.1 della L. n.190/2104 si sono estese al 2015 le regole transitorie relative ai limiti dell’aliquota massima della Tasi. Questo significa che l’aliquota massima della Tsi per l’anno in corso non può superare, di regola, il 2,5 per mille, ferma restando l’esigenza chela somma di Tasi e Imu non può eccedere il tetto massimo di legge stabilito per l’Imu. I Comuni potranno superare tali limiti, sino ad un massimo dello 0,8 per mille, a condizione che a favore dell’abitazione principale siano concesse agevolazioni. La legge di stabilità 2015 contiene una nuova opportunità per i tributi locali. Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2015 sono state apportate consistenti modifiche all’art.13 del D.Lgs.n.472/1997, che disciplina il ravvedimento operoso dei tributi e tra i quali in trova automatica applicazione anche il comparto dei tributi locali. Un primo problema interpretativo che s’incontra nel nuovo ravvedimento è l’individuazione del termine lungo per la regolarizzazione. Il dubbio consiste nello stabilire se per l’Imu e per la Tari sussiste un obbligo di dichiarazione periodica. In caso di risposta positiva, il ravvedimento lungo si effettua entro la scadenza di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione e cioè di regola il giugno dell’anno successivo. Se invece la risposta è negativa il termine è quello di un anno dalla violazione. Secondo l’interpretazione ufficiale è da accettare la prima tesi. Pertanto l’omesso versamento del saldo Imu 2014 è regolarizzabile, al più tardi, entro la fine di giugno di quest’anno , e non entro il 16 dicembre 2015. Questa tematica s’intreccia strettamente con la modifica apportata dalla legge di stabilità 2015. Ai sensi della nuova lettera a-bis) dell’art.13 del D.Lgs.n.472/1997, le sanzioni sono ridotte ad un nono se la regolarizzazione della violazione avviene entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza della dichiarazione ovvero, in assenza di dichiarazione periodica, entro novanta giorni dalla violazione. E ‘ evidente che la disposizione in commento ripropone il problema della configurabilità della dichiarazione periodica nei tributi locali che nel caso dell’Imu e della Tasi nel caso in cui si verificano variazioni relative alla situazione degli immobili precedentemente dichiarati (acquisto, vendita, modifica della/e rendita catastali). Considerando che tale dichiarazione si può ancora presentare, nei casi suddetti, al Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di variazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione. Così, per fare un esempio, l’omesso pagamento della prima rata Imu 2015, in scadenza al 16 giugno prossimo, potrà essere sanata attraverso il ravvedimento medio entro il 28 settembre 2015 (90 giorni successivi alla dichiarazione relativa al 2104) e prevede una sanzione fissa del 3,33% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale; con ravvedimento lungo entro il 3o giugno dell’anno successivo con il pagamento di una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati su tasso di riferimento annuale. Per completare le tipologie di ravvedimento ricordo che esiste anche un ravvedimento sprint che prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale e un ravvedimento breve applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 3% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. Comunque prima di procedere alla regolarizzazioni di violazioni riferite ai tributi locali, è opportuno verificare se sia stato adottato uno specifico regolamento comunale.
Imu e Tasi: in attesa del riordino, ecco le novità in materia di ravvedimento
Imu e Tasi: in attesa del riordino, ecco le novità in materia di ravvedimento ultima modifica: 2015-02-09T08:00:50+01:00 da