La legge di Bilancio 2024 ha introdotto, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi naturali catastrofali (articolo 1, commi da 101 a 112, legge 213/2023). C’è dunque poco meno di un anno per mettersi in regola, ma in concreto è ancora molto difficile farlo: ci sono ancora vari punti da chiarire sulle caratteristiche di queste polizze obbligatorie.
L’obbligo non riguarda le imprese agricole, alle quali si applica già la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici stabilita dalla legge di Bilancio del 2022;
Oggetto di copertura attraverso la polizza riguardano i danni direttamente causati (a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali di proprietà dell’impresa) da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Non rientrano dunque nel perimetro di copertura eventi naturali diversi, quali i fenomeni grandinigeni che pure hanno causato, negli ultimi anni, notevolissimi danni. La necessità di una diretta riferibilità causale sembra escludere, del resto, che danni cagionati da grandine, pur se occorsi in concomitanza con un sisma o un’inondazione (caso quest’ultimo non infrequente ultimamente), possano esser ricompresi in garanzia.