Con la recente sentenza a Sezioni Unite n.9451/2016 della Cassazione, i supremi giudici hanno affermato che non è atta a configurare un’attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad Irap) la circostanza di avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questi si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto generico.
Questo, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore. Sicchè l’esclusione dal tributo compete anche quando il personale di cui ci si avvale sia costituito da un unico dipendente (a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale) con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Ma se questo principio vale per i professionisti e i “piccoli imprenditori”, allora esso va esteso anche alle imprese familiari.
Pertanto, anche le imprese familiari, in assenza di ulteriori elementi qualificanti di un’attività autonomamente organizzata (esempio: beni strumentali modesti), possono risultare escluse dal tributo regionale, in relazione alla natura dell’attività svolta dal partecipante. Il problema sarà quello di individuare, accanto a quelle di segreteria, le mansioni “generiche o meramente esecutive” che il collaboratore familiare può svolgere senza che queste diventino idonee a configurare un’autonoma organizzazione (esempio: infermiera e addetto alla pulizia dei locali).
Invece, ai fini della configurabilità di un’attività autonomamente organizzata, dovrebbe rilevare l’impiego di un collaboratore che viene direttamente coinvolto nell’esecuzione delle prestazioni rese ai clienti. Analoga possibilità andrebbe riconosciuta anche riguardo ai collaboratori dell’impresa familiare.
Si conferma il principio afferente all’impiego di personale con specifico riferimento ai lavoratori autonomi che è applicabile anche ai piccoli imprenditori .