Con l’introduzione dell’istituto dell’impresa familiare il legislatore ha fissato delle regole al fenomeno delle prestazioni lavorative eseguite dai familiari in favore dell’imprenditore. Attraverso la legge di Stabilità del 2016 si ha la possibilità di estromettere i beni immobili strumentali dal proprio patrimonio aziendale e all’aggiornamento del regime forfetario.
L’impresa familiare, introdotta nel nostro ordinamento nel 1975 è disciplinata, dal punto di vista civilistico, dall’art.230-bis c.c. Tale forma d’impresa mantiene la propria natura individuale, anche se gestita con la collaborazione dei familiari e la suddetta configurazione rimane assolutamente incompatibile con gli schemi societari previsti dal Codice civile.
In nessun caso di compagine societaria si è potuto ravvisare la particolare disciplina patrimoniale che caratterizza la partecipazione dei familiari agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonchè agli incrementi dell’azienda. Il legislatore con l’art.230-bis ha inteso offrire una tutela specifica ai soggetti del nucleo familiare che collaborano nell’impresa.
Dal punto di vista fiscale, la disciplina di riferimento per gli operatori è contenuta nell’art.5 commi 4 e 5 del TUIR trovando applicazione il sistema di tassazione per trasparenza (analogo a quello delle società di persone), in virtù del quale il reddito prodotto – nel limite massimo del 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore- è imputato a ciascun familiare partecipante, indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito e in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
Il titolare dell’impresa familiare è tenuto ad attestare nella propria dichiarazione dei redditi che, in conformità dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, l’imputazione ai collaboratori familiari del reddito risultante dalla dichiarazione stessa è proporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato da ognuno di essi in modo continuativo e prevalente. Tale attestazione presuppone che occorre determinare, prima dell’inizio del periodo d’imposta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e sottoscritta da tutti i partecipanti (imprenditori e collaboratori familiari) le quote di partecipazione agli utili.
I collaboratori familiari, a loro volta, devono dichiarare, in sede di dichiarazione annuale che le quote loro imputate sono proporzionate alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente.
E’ importante ricordare che la normativa fiscale se, da un lato, consente l’imputazione dei redditi dell’impresa ai collaboratori familiari, dall’altro non permette di procedere nello stesso modo nel caso in cui l’esercizio si chiuda con una perdita: la stessa rimane in carico e per intero in capo all’imprenditore individuale per essere da questi impattata nell’ambito della propria dichiarazione dei redditi con altri redditi del periodo, oppure riportata nei successivi periodi d’imposta, secondo le ordinarie regole previste dal T.U.I.R. in materie di perdite fiscali.
Infine nel caso di accertamento fiscale, il maggiore reddito è imputabile esclusivamente ed integralmente all’imprenditore e non è ripartibile tra i partecipanti all’impresa familiare.
Il legislatore fiscale ha voluto introdurre un regime contabile/fiscale di favore per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale e tra le quali rientrano anche le imprese familiari. Le agevolazioni fiscali previste riguardano: esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta elle scritture contabili, con obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi; ovvero dal versamento dell’Iva e degli altri obblighi previsti in materia Iva. Oltre ad essere esclusi dall’applicazione degli studi di settore, dei parametri e delle ritenute d’acconto. Per la determinazione del reddito imponibile è stato previsto un meccanismo di liquidazione che contempla l’applicazione di una specifico coefficiente di redditività. Al reddito imponibile così determinato il contribuente applica un’aliquota d’imposta del 15% ottenendo così un’unica imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali, comunali e dell’Irap.
La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta con un innalzamento delle soglie di ricavi/compensi previsti in base all’attività esercitata. Oltre a ciò è stata prevista la riduzione dal 15 al 5% dell’aliquota dell’imposta da applicare per i primi cinque anni in caso di avvio di una nuova attività e la reintroduzione dei minimali contributivi da parte di imprenditori e artigiani, con la possibilità su base opzionale, di effettuare tali versamenti in misura ridotta del 35%.