Sulle modalità con cui assolvere il bollo, ove dovuto, su fatture, anche elettroniche, in formato pdf o similare spedite con mezzi elettronici (tipicamente, e-mail), il DM 17 giugno 2014 ha generato qualche incertezza in quanto ha indicato una disciplina particolare per l’assolvimento dell’imposta sui documenti informatici fiscalmente rilevanti, disciplina da applicare anche alle fatture elettroniche per cui è obbligatorio il versamento dell’imposta (ossia quelle in cui l’importo addebitato senza IVA è superiore a 77,47 euro) sulle quali va apposta specifica annotazione di assolvimento del bollo in modalità telematica ai sensi del decreto citato.
A nostro giudizio, premessa fondamentale per affrontare la tematica è definire a quale tipo di documento ci si trova di fronte:
– una fattura che possa qualificarsi come documento informatico vero e proprio, ossia creato con quegli accorgimenti necessari a soddisfare i requisiti di immodificabilità e integrità richiesti dall’art. 3 del DPCM 13 novembre 2014 (firma digitale, validazione temporale, trasferimento mediante PEC, ecc.);
– una fattura che non possieda i requisiti normativamente richiesti dal citato DPCM.
Ipotizzando di trovarci nella prima situazione, troverebbe piena applicazione il DM 17 giugno 2014, sia nel caso in cui la fattura possa considerarsi “elettronica”, sia in caso contrario.
La circ. Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2005 n. 45, § 2.5.2, aveva definito la fattura elettronica come il documento informatico predisposto in forma elettronica, secondo specifiche modalità che garantiscono l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca del documento al soggetto emittente, senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo.
In base alla versione attuale dell’art. 21 del DPR 633/72, la fattura è elettronica se, fermo il possesso di determinati requisiti (autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità), viene “emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario”.
Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 24 giugno 2014 n. 18, § 1 e 1.4, ha precisato che, a prescindere dal formato originario, è tale quella fattura che sia in formato elettronico quando viene trasmessa o messa a disposizione, ricevuta e accettata dal destinatario. Sono stati così formulati gli esempi della fattura messa a disposizione del destinatario tramite accesso a un sito internet, server o altro supporto informativo, ove la stessa è reperibile, nonché tramite messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione e un link di collegamento che permetta, previo accordo delle parti, di effettuare in qualsiasi momento il download della fattura (la circolare fa salvi eventuali ulteriori sistemi idonei alla trasmissione). Non si verte, invece, nell’ambito della fatturazione elettronica se la fattura creata tramite un software di contabilità o di elaborazione di testi sia stampata e in formato cartaceo inviata al destinatario.
Escludendo le ipotesi in cui non vi sia discrezionalità in merito (es. fatture elettroniche nei confronti della P.A.), la qualificazione di una fattura come elettronica è condizionata all’accettazione da parte del destinatario. Se quest’ultimo non intende accertarla come tale e procede alla sua stampa (esprimendo così, mediante comportamento concludente, la volontà di non accettare la fatturazione elettronica), la stessa mantiene la natura di documento informatico; la circ. Agenzia delle Entrate 24 giugno 2014 n. 18, § 1.5, ha indicato infatti che “la stampa di tale fattura rappresenterà copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art. 23 del CAD”. Conseguentemente, poiché il documento “originale” è un documento informatico, l’imposta di bollo, ove dovuta, deve essere assolta secondo le modalità indicate dal DM 17 giugno 2014.
Per quanto concerne l’indicazione dell’annotazione di assolvimento dell’imposta secondo le modalità di cui al citato DM, l’Agenzia delle Entrate – sebbene in via non ufficiale – si è espressa in senso positivo (si veda il documento pubblicato il 7 novembre 2014, reperibile sul sito della DRE Sicilia, sezione “La Direzione comunica”, in cui è affermato “Pertanto, per le fatture considerate documenti informatici fiscalmente rilevanti, ad esempio, perché solo spedite tramite e-mail, anche se non accettate come elettroniche dal destinatario, deve essere indicato in fattura la dicitura «Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2014»”). La medesima indicazione si rinviene anche in dottrina.
Per quanto sopra esposto, l’obbligo di versare l’imposta di bollo, ove dovuta, in unica soluzione mediante F24 e di riportare sulle fatture la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del DM 17 giugno 2014 riguarderebbe:
– le vere e proprie fatture elettroniche, ossia quelle emesse e ricevute in un qualunque formato elettronico ed accettate come tali dal destinatario, per le quali vige l’obbligo di conservazione elettronica;
– le fatture considerate documenti informatici fiscalmente rilevanti perché spedite in un qualunque formato elettronico, ma non accettate come elettroniche dal destinatario (rispetto ad esse l’emittente può procedere alla conservazione elettronica).
Ipotizziamo adesso di trovarci nella seconda situazione. In assenza dei requisiti per poter considerare la fattura documento informatico, mancherebbero i presupposti necessari all’applicazione del DM 17 giugno 2014, ivi compresa la disciplina relativa al pagamento dell’imposta di bollo. Conseguentemente, la fattura, pur creata, emessa ed eventualmente trasmessa con mezzi informatici, costituirebbe un documento analogico ai fini della conservazione e, rispetto ad essa, l’imposta di bollo potrebbe continuare ad essere assolta con le modalità “tradizionali” (es. mediante contrassegno telematico rilasciato dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate).