Anche quest’anno, a partire dal 15/04/2016, la dichiarazione è disponibile, in modalità precompilata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, può delegare il proprio sostituto d’imposta se presta assistenza fiscale, un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato. Il contribuente, in ogni caso, è libero di continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello UNICO PF. A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia è previsto un diverso iter di controlli documentali. In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti da soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.) non vengono sottopposti al controllo documentale. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati, questi ultimi sono tenuti all’apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione anche in relazione a quei dati della precompilata forniti all’Agenzia dai soggetti terzi (banche, assicurazioni ecc.). Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale sono inviate direttamente ai CAF o ai professionisti.Questi ultimi sono tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e interessi nella misura attualmente prevista per i contribuenti (si applica la sanzione del 30%) salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente. Se rilevano errori i CAF o i professionisti possono trasmettere una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa: in questo caso sono tenuti al pagamento della sola sanzione, ma ridotta a 1/9 mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. Chiaramente, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio, la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio, la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ad esempio, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai compensi per attività occasionali di lavoro autonomo.
Importanti novità per il 730 precompilato
Importanti novità per il 730 precompilato ultima modifica: 2016-03-19T06:05:21+01:00 da