Immobili strumentali per natura e per destinazione

Immobili strumentali per natura e per destinazione

Gli immobili appartenenti alle imprese non sono produttivi di reddito fondiario secondo quanto stabilito dall’art.43 comma 1 del TUIR. Il successivo comma 2 dello stesso articolo definisce strumentali ai fini delle imposte sui redditi gli immobili esclusivamente per l’esercizio dell’arte e della professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi alle imprese commerciali si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato.

Come si comporta l’Agenzia delle Entrate?

La prassi dell’Agenzia delle Entrate si è occupata di inquadrare il trattamento fiscale degli immobili strumentali, per natura o per destinazione, precisando in primo luogo che rientrano nella categoria degli immobili strumentali per natura i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 ,B, C, D ed E, anche se gli stessi sono concessi in locazione o comodato. Gli stessi mantengono la strumentalità anche in assenza di un utilizzo diretto per lo svolgimento dell’attività d’impresa.

Differente è il discorso per gli immobili strumentali per destinazione, per i quali il requisito della strumentalità è “guadagnato sul campo” poichè per rientrare in tale categoria è necessario che l’impresa utilizzi il bene immobile esclusivamente e direttamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Ad esempio un immobile classificato in categoria A/3 (appartamento) utilizzato direttamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa (quale sede amministrativa della società) è considerato strumentale per  destinazione.

E’ bene evidenziare che la strumentalità per destinazione prevale rispetto a quella per natura, ragion per cui se un immobile strumentale per natura (ad esempio A/10) è utilizzato direttamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa lo stesso deve considerarsi strumentale per destinazione e non per natura.

La distinzione proposta assume particolare importanza anche ai fini della disciplina dell‘assegnazione agevolata dei beni ai soci prevista dalla legge di stabilità 2016 (L.208/2015), secondo cui le agevolazioni proposte sono applicabili alle sole assegnazioni di immobili diversi da quelli strumentali per destinazione. con a conseguenza che un immobile strumentale per destinazione può essere assegnato se all’atto dell’assegnazione non abbia più tale caratteristica in quanto trasformato ad esempio in immobile strumentale per natura.

Immobili strumentali per natura e per destinazione ultima modifica: 2016-09-05T06:07:54+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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