Le persone fisiche proprietarie devono compilare il quadro RL per dichiarare il reddito figurativo estero.
L’ art.70 comma 2 del Tuir dispone che i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo d’imposta.
In altre parole, nel caso in cui l’immobile sia tassato nello Stato estero in base all’applicazione delle tariffe d’estimo o criteri analoghi, il contribuente residente dichiara l’ammontare derivante da tale applicazione. Occorre, quindi, assoggettare a tassazione la rendita catastale “estera” dell’immobile ( o il valore determinato con i criteri comunque assunti dallo Stato estero per la valutazione).
Tra i Paesi che applicano un sistema impositivo figurativo vi è anche la Svizzera, nella quale è prevista la rilevanza del c.d. “valore locativo” che corrisponde all’importo che l’inquilino dovrebbe pagare come affitto se l’immobile fosse affittato. Il calcolo del valore locativo varia da cantone a cantone. Solitamente, in Svizzera è possibile dedurre fiscalmente le spese per la conservazione del valore (riparazioni e ristrutturazioni).
In sintesi, ai fini dell’imposizione italiana rileva il reddito imponibile in Svizzera e il medesimo deve essere indicato all’interno del quadro RL12 del modello Redditi PF, compilando la colonna 1 del rigo RL12 menzionato sopra (l’importo ivi indicato non concorre alla formazione del reddito complessivo).
Premesso quanto sopra, è necessario tenere presente che per gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale e per gli immobili non locati assoggettati all’IVIE, non si applica il disposto dell’art.70 comma 2 del Tuir, pertanto continua a valere l’esenzione IRPEF. In questo caso, bisogna comunque compilare la colonna 1 del rigo RL12 menzionato sopra (l’importo ivi indicato non concorre alla formazione del reddito complessivo)
Passando all’individuazione del tasso di cambio da adottare nella determinazione del reddito “locativo” che risulta imponibile in Italia, l’art.9 comma 2 del Tuir dispone che i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera siano valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti. L’applicazione di questa norma presuppone un aggiornamento costante del tasso di cambio euro/franco svizzero. La dottrina ritiene opportuno applicare il tasso cambio medio dell’anno in cui risulta imponibile il reddito in argomento.
Si ricorda che il reddito figurativo in argomento non risulta collegato con il calcolo dell’IVIE. Con riferimento agli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea la base imponibile IVIE si calcola adottando il valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale. Detto criterio vale anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. Tuttavia, la Svizzera non rientra tra i Paesi UE e pertanto si deve utilizzare il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto, in mancanza di questo, si indica il valore di mercato rivelabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Resta fermo che per tutti gli immobili situati all’estero si deve pagare l’IVIE.