I soci di una S.p.a. possono scegliere di adottare il modello monistico direttamente nell’atto costitutivo. Successivamente, e’ possibile adottarlo con delibera dell’assemblea straordinaria, nel rispetto delle procedure previste per le modificazioni dell’atto costitutivo.
Il sistema monistico presenta il seguente schema base:
Amministrazione: affidata al Consiglio di Amministrazione
Controllo: affidato al Comitato per il controllo sulla gestione, costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione.
La revisione legale di conti e’esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa’ di revisione legale.
Nelle societa’che hanno adottato il sistema monistico la funzione amministrativa e’affidata al Consiglio di Amministrazione. Per espressa previsione normativa l’organo amministrativo deve essere necessariamente pluripersonale: i componenti devono essere, infatti almeno due (non e’quindi ammessa la nomina dell’amministratore unico).
Ai sensi dell’art.2409 septiesdecies cod.civ., inoltre, almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci nel modello tradizionale. Inoltre i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’assemblea dei soci, (come avviene nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione nel modello tradizionale).
Al momento della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa’.
La funzione di controllo e’esercitata da un comitato costituito all’Interno del Consiglio di Amministrazione (il comitato per il controllo sulla gestione) che ha il compito di eleggere al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente; vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa delle societa’, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo=contabile, nonche’ sulla idonieta’ a rappresentare correttamente i fatti di gestione; si occupa dei rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
Al pari del collegio sindacale delle societa’ che hanno adottato il sistema tradizionale, il consiglio di sorveglianza deve riunirsi almeno 90 giorni, e delle riunioni deve redigersi verbale come previsto dall’art. 2404 del codice civile.