L’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente forfettario costituisce parte integrante del suo compenso e concorre pertanto al computo del reddito imponibile. Questo e’in estrema sintesi il principio contenuto nella risposta a interpello n.428, pubblicata il 12/08 dall’Agenzia delle Entrate.
Fermo restando che l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.
In conclusione alla luce delle sue esposte argomentazioni si ritiene che l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito
soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’articolo 4 della legge n.190 del 2014.