I tempi per fruire del ravvedimento speciale in scadenza il 2 aprile prossimo, sono ormai ridotti e, ad oggi, non ci sono chiarimenti ufficiali dell’amministrazione sull’ambito di applicazione della nuova norma.
Non è ben chiaro il perimetro di applicazione della nuova norma (articolo 3, comma 12-undecies, del Dl 215/2023), se essa trovi applicazione esclusivamente alle violazioni relative al solo anno 2022 ovvero anche a quelle passate originariamente previste dalla cosiddetta «tregua fiscale».
E’ stato ipotizzato (si veda il Sole 24 Ore del 7 marzo), che la nuova finestra del «ravvedimento speciale» possa essere applicata su tutte le annualità del quinquennio 2017-2021 (già previste dalla originaria disposizione), alla sola condizione – comunque necessaria – che il contribuente interessato alla regolarizzazione delle proprie infedeltà dichiarative includa nella relativa definizione «anche» le violazioni riferibili al 2022. Tale interpretazione estensiva, potrebbe trovare conferma negli ultimi aggiornamenti apportati dalla stessa agenzia delle Entrate nei contenuti informativi del proprio sito istituzionale. Si tratta, dunque, di una nota di aggiornamento del sito che sembrerebbe confermare la soluzione prospettata.
Stante l’approssimarsi della scadenza del 2 aprile, sarebbe auspicabile un’interpretazione ufficiale.