Il quadro RW della dichiarazione dei redditi è il quadro deputato a monitorare gli investimenti e i prodotti finanziari detenuti all’estero dai contribuenti, La compilazione di tale quadro, permette inoltre al contribuente la liquidazione delle imposte IVIE e IVAFE.
L’art.2 della L.n.186/2014 ha modificato l’art.4 del D.L. n.167/1990, aumentando a 15.000 euro la soglia di riferimento per la compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio nel caso di depositi e conti correnti costituiti all’estero. L’importo dei 15.000 euro deve essere osservato prendendo il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta.
Devono compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi i seguenti soggetti:
-le persone fisiche, a prescindere che esercitino attività d’impresa o professionale e che siano o meno tenuti all’obbligo delle scritture contabili.
-le società semplici e le associazioni ad esse assimilate dall’art.5 del Tuir
-gli enti non commerciali
Sono obbligati alla compilazione del quadro RW i soggetti anche se non detengono direttamente le attività estere ma sono i titolari effettivi dell’investimento.
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche qualora tali soggetti non detengano più al 31 dicembre 2015 gli investimenti all’estero in quanto nel corso dell’anno 2015 hanno provveduto al disinvestimento degli stessi.
Soggetti esclusi dalla disciplina in oggetto sono:
società di capitali; enti commerciali; società in nome collettivo, società in accomandita semplice; enti pubblici di cui all’art.74 del Tuir. Risultano anche escluse dall’obbligo di compilazione alcune categorie di lavoratori che nel 2015 hanno svolto la propria attività all’estero.
Sono soggetti agli obblighi di monitoraggio quei soggetti che hanno la detenzione o la disponibilità o la possibilità di movimentazione degli investimenti esteri.
Se su un conto corrente c’è una delega di firma, anche il delegato sarà tenuto alla compilazione del quadro RW. In tal caso, il contribuente dovrà indicare l’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero qualora si tratti di una delega al prelievo.
Se le attività finanziarie o patrimoniali investite sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.
Per investimenti all’estero si intendono le seguenti attività detenute all’estero:
–immobili che si trovano fuori dal territorio dello Stato;
-preziosi e le opere d’arte che si trovano (anche in custodia) fuori dal territorio dello Stato
– yacht e le imbarcazioni o navi da diporto esteri
-altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici esteri, nonchè quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
-i beni immateriali (marchi, brevetti, ecc.)
-gli oggetti di antiquariato
Per quanto riguarda il mobilio, si segnala che lo stesso deve essere indicato nel modulo RW nel caso in cui si tratti di un investimento, ossia di un bene di considerevole valore economico, tale da poterlo equiparare a un’opera d’arte e, in quanto tale, suscettibile anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia ai sensi dell’art.67 del TUIR (per effetto, ad esempio, del suo noleggio per l’allestimento di un’esposizione d’arte).
A differenza dei beni immobili che sono soggetti all’imposta patrimoniale IVIE, le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’IVIE occorre indicare il costo d’acquisto, risultante dalla documentazione probatoria, ovvero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo d’imposta e al termine dello stesso.