Il quadro RW in Unico 2015
Il quadro RW del modello Unico 2015 si caratterizza per essere il primo adempimento in tema di investimenti esteri successivo alla procedura di voluntary disclosure. Rappresenta una sorta di ideale continuazione con la procedura di voluntary disclosure in quanto la sanatoria di specie si chiude il 30 settembre 2015 cioè proprio nel giorno di scadenza per la presentazione del modello Unico. Una prima segnalazione che deve essere formulata con riferimento alle istruzioni del quadro RW riguarda il limite entro il quale, ai soli fini del monitoraggio, il quadro stesso non è obbligatorio in relazione ad investimenti quali depositi e conti correnti bancari. il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore a 10 mila euro. Va però segnalato come il limite in questione sia stato elevato a 15 mila euro dalla L.n.186/2014. Evidentemente ai soli fini della compilazione del quadro RW per il periodo d’imposta 2014 vale ancora il precedente riferimento fermo restando che l’obbligo della compilazione del quadro susssite comunque laddove lo stesso sia obbligatorio ai fini IVAFE e cioè nel caso in cui la consistenza media sia superiore a 5 mila euro.
Anche in relazione al nuovo quadro RW si manifestano le seguenti situazioni:
- conto corrente estero con giacenza media superiore a 5 mila euro ma che nel corso dell’anno, non ha superato come valore massimo i 10 mila euro. In questa ipotesi il quadro RW andrà compilato esclusivamente ai fini IVAFE.
- conto corrente che, al contrario, si è attestato come giacenza media su un valore inferiore a 5 mila euro ma che, come valore massimo, ha superato i 10 mila euro. In questo caso, la compilazione del quadro RW deve essere effettuata soltatno ai fini delle disposizioni in materia di montoraggio fiscale. A differenza del quadro RW dello scorso anno è stata inserita nel quadro una nuova casella 20 con la quale il contribuente dovrà segnalare il fatto che il quadro RW viene compilato ai soli fini del monitoraggio fiscale ma non ai fini IVIE e/o IVAFE, in assenza, ad esempio, dei presupposti impositivi di tali due imposte. In ogni caso, le indicazioni che sono necessarie ai fini della compilazione del quadro RW relativamente a quanto previsto in materia di monitoraggio fiscale, non trovano coordinamento con quanto previsto ai fini IVAFE. Nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo di un’attività estera dovrà compilare due righe distinte al fine di soddisfare gli obblighi di monitoraggio fiscale e quelli di assoggettamento dell’attività finanziaria ai fini IVAFE. Analoghe problematiche si possono avere nel caso in cui gli investimenti esteri siano detenuti attraverso un soggetto interposto, in considerazione del fatto che l’IVAFE è dovuta esclusivamente nel caso di detenzione di investimenti diretti mentre, ai fini del monitoraggio fiscale la nozione di soggetto interposto fa si che l’obbligo di compilazione del quadro RW riguardi l’investimento sottostante. Presupposto impsitivo ai fini IVAFE non è più il generico possesso di attività finanziarie estere ma il possesso di prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
E’ del tutto evidente che la compilazione del quadro RW risentirà delle scelte e delle decisioni che i contribuenti assumeranno in relazione alla sanatoria e, soprattutto , in tema di eventuale rimpatrio delle attività che emergono ovvero mantenimento all’estero delle stesse. Con la presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria il contribuente, oltre ad esprimere la volontà di accedere a alla procedeura in questione, decide anche sulla sorte delle attività oggetto di regolarizzazione in relazione al loro rimpatrio od loro mantenimento all’estero. Ebbene, ai fini della compilazione del Quadro RW, si ritiene che laddove il contribuente che aderisce alla procedura di collaborazione volontaria esprimendo l’opzione per il rimpatrio delle attività, fisicamente o giuridicamente, sia esonerato, sin dal quadro RW 2015, dalla compilazione dello stesso ai fini del monitoraggio fiscale, circostanza questa che potrebbe non garantire l’esonero dalla compilazione ai fini del soddisfacimento dell’IVIE e/o dell’IVAFE.
Nel caso in cui le attività siano mantenute all’estero dovrà essere rilasciata un’apposita autorizzazione a trasmettere, da parte dell’intermediario estero, tutti i dati relativi alle predette autorità italiane, allegando copia di tale autorizzazione alla richiesta di collaborazione volontaria. Quindi indipendentemente dal momento di conclusione della procedura in questione, l’indicazione delle attività estere nel quadro RW dovrà essere fornita nell’ipotesi in cui le stesse siano mantenute, appunto, all’estero. La regola generale è quella dell’assunzione, anche ai fini del monitoraggio fiscale, dei valori previsti ai fini IVIE e IVAFE.
Nel caso di un’errata compilazione del quadro RW appare sostenbile la tesi in base alla quale, tranne evidentemente le ipotesi di omissione, non appare costituire violazione sanzionabile una compilazione del quadro che non corrisponda esattamente alle indicazioni di prassi e alle istruzioni