Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che, nel periodo d’ imposta, detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi e in particolare nel quadro RW: si tratta del cosiddetto monitoraggio fiscale di cui all’art.4 del Dl167/1990. Per quanto concerne gli investimenti all’estero, a titolo esemplificativo, devono essere indicati gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri; le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.
Il valore degli immobili situati all’estero, da indicare nel quadro RW è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o da donante come risulta dalla relativa documentazione. Il valore dei prodotti finanziari è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione.
Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) previsti dal Dl 167/1990 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti (esempio prodotti finanziari detenuti all’estero ma tramite banche e altri intermediari finanziari italiani che operano in qualità di sostituti d’imposta). Inoltre gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (anche per un solo giorno). Occorre prestare attenzione perchè resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro RW laddove sia dovuta l’IVAFE; si tratta di un’ imposta che per i conti correnti è dovuta in misura fissa paria a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, soltanto se la giacenza media del conto libretto è superiore a 5.000 euro.