L’art,67 comma 3 lett.d) del RD 267/42 stabilisce l’esclusione dell’azione revocatoria fallimentare degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse sui beni del debitore, qualora siano posti in essere in esecuzione di un piano idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa e caratterizzato dalla veridicita’ dei dati aziendali cosi’ come attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.
Il piano attestato di risanamento costituisce, pertanto, lo strumento nel quale sono rappresentate le azioni strategiche ed operative attraverso cui un’impresa si prefigge di rimuovere lo stato di crisi: puo’ fondersi anche su accordi con i principali creditori, tipicamente le banche, al fine di ristrutturare l’indebitamento.
L’obiettivo del piano attestato e’rappresentato dal risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e dal riequilibrio della situazione finanziaria della stessa: e’, pertanto, necessario che preveda dei rimedi da adottare in un’ottica non meramente liquidatoria, ma in continuita’ aziendale, inoltre occorre minimizzare i costi e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento ed infine massimizzare la soddisfazione dei creditori.
Il documento, al fine di poter invocare ex post l’esonero da revocatoria fallimentare, deve indicare espressamente le operazioni (atti, pagamenti, garanzie ecc.) che dovranno essere effettuate per eseguire il piano.
Le eventuali garanzie prestate dal debitore, in esecuzione del piano, non devono coprire le passivita’ preesistenti, ma soltanto l’erogazione di nuova finanza.
La natura assolutamente privatistica del piano non offre particolari tutele ai creditori, i quali possono fare affidamento esclusivamente sull’attestazione del professionista indipendente.
L’esecuzione del piano deve essere costantemente verificata dall’impresa che lo ha redatto, oppure da soggetti terzi dalla stessa delegati.
Nel caso in cui gli strumenti di copertura previsti (riserve di liquidita’ o patrimoniali) dovessero rivelarsi insufficienti, e’necessario modificare il piano, procedendo alla realizzazione di uno nuovo, da sottoporre al professionista attestatore, se s’intende beneficiare dell’esonero dell’azione di revocatoria fallimentare.