La legge di stabilità 2015 ha introdotto un regime forfetario per gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni e ha abrogato il regime “dei minimi” e quello delle nuove iniziative produttive. Coloro i quali rientrano in tale regime sono assoggettati ad un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute (Irpef, relative addizionali e Irap ) pari al 15%. Se viene intrapresa una “nuova ” attività il reddito da assoggettare alla detta imposta sostitutiva nell’anno d’inizio della stessa e nei due successivi è ridotto di un terzo. E’stato, però consentito ai soggetti che hanno intrapreso nuove attività produttive di reddito d’impresa o di lavoro autonomo nel 2013 o nel 2014 ed applicato i precedenti regimi “di favore”, di fruire anch’essi della riduzione di un terzo del reddito per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato. I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono esonerati: dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva; dagli obblighi di rivalsa e detrazione; di liquidazione, versamento e presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni annuali ai fini Iva. Vanno, però, conservati i documenti ricevuti ed emessi e certificati i corrispettivi. Gli stessi sono, inoltre, esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri e dall’obbligo di effettuare le comunicazioni in via telematica relative al cosiddetto spesometro. I soggetti che applicano il regime forfetario non rivestono, altresi, la qualifica di sostituto d’imposta ed i compensi o ricavi da essi conseguiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. E’stato previsto un regime opzionale per gli imprenditori, che possono evitare il versamento dei contributi sul minimale di reddito. E’ stata sancita l’abrogazione dei regimi di favore precedenti, cioè del detto regime “dei minimi”, di quello delle nuove iniziative produttive, e del regime contabile agevolato. Il regime “dei minimi” prevedeva l’applicazione al reddito prodotto dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5% e semplificazioni in gran parte analoghe a quelle stabilite per il nuovo regime forfetario. Quest’ultimo pur ricalcando di massima il precedente regime ” dei minimi”, presenta, tuttavia, alcune differenze, che sono di seguito sinteticamente evidenziate. Va, innanzitutto, tenuto presente che non è stabilito un limite temporale di applicazione del regime forfetario, che trova, di conseguenza applicazione anche dopo i primi cinque anni di attività e il compimento del 35° anno di età. Il limite dei compensi e ricavi che non deve essere superato per fruire del regime forfetario non è più stabilito nella misura fissa di 30.000 euro, uguale per tutte le attività esercitate, ma sono stabiliti limiti diversi a seconda del codice Ateco che contraddistingue ciascuna attività, al fine di tener conto della diversa redditività dei settori economici. Gli importi massimi di compensi o ricavi variano tra 15.000 euro (per le attività professionali, nonchè per gli intermediari del commercio e per le attività di costruzioni e immobiliari) e 40.000 euro (per le attività dei commercio all’ingrosso e al dettaglio e per quelli dei servizi di alloggio e di ristorazione) . L’imposta sostitutiva la cui aliquota sale dal 5 al 15% va calcolata sul reddito imponibile determinato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività che varia dal 40% al 78%. (vedi precedenti articoli del 02/01/2015 e del 12/12/2014). Non può, di conseguenza, essere dichiarata una perdita. Per fruire del regime “dei minimi” non si dovevano sostenere spese per lavoratori dipendenti o collaboratori nè affrontare nel triennio solare precedente acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo di 15.000 euro. Si può invece accedere al nuovo regime forfetario anche in presenza di spese per prestazioni lavorative (se le stesse non superano il limite complessivo annuo di 5.000 euro lordi e se il costo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio esclusi gli immobili e i beni di costo unitario non superiore a 516,46, non supera 20.000 euro. Le nuove previsioni sono finalizzate a favorire l’accesso al regime in esame. Possono frurie del regime forfetario gli imprenditori individuali, comprese le imprese familiari e gli esercenti arti e professioni non in forma associata. Sono quindi escluse le società di persone e le associazioni tra artisti e professionisti. Tali soggetti possono già aver esercitato le attività produttive di redditi di lavoro autonomo o d’impresa anteriormente al 2015 o iniziare l’attività in tale anno e in quelli successivi. Il regime in esame si applica naturalmente ai detti soggetti in possesso dei requisiti richiesti, senza dover effettuare alcuna scelta espressa.
Il nuovo regime forfettario 2015 ultima modifica: 2015-01-26T09:30:38+01:00 da