Il nuovo regime dei minimi 2015

Con la Legge di Stabilità 2015 viene abolito il vecchio regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nato nel 2012 (DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011). A rimpiazzarlo è un nuovo regime dei minimi con imposta sostitutiva al 15 per cento, senza limiti di età o di scadenza. Coloro che sono nel regime di vantaggio 2012 possono continuare ad avvalersene fino alla scadenza dei cinque anni o comunque fino al compimento del 35esimo anno di età. Le caratteristiche principali del nuovo regime forfettario  inserito nel DDL di Stabilità 2015. Oltre a spazzar via l’imposizione fiscale al 5 per cento, la manovra 2015 abolisce anche il regime contabile agevolato. Il DDL di Stabilità depenna interamente l’articolo 27 della legge 111/2011 (manovra finanziaria 2011), lo stesso che istituiva il regime dei minimi 2012 e cancellandolo abolisce anche il regime contabile agevolato. Quest’ultimo, a fronte del possesso di alcuni requisiti, semplificava alcuni adempimenti fiscali. Rendeva alcuni oneri più “leggeri”, agevolando i contribuenti che pur non avendo i requisiti per rientrare nel regime di vantaggio, con imposta sostitutiva al 5 per cento, erano comunque considerati “minimi”, soprattutto per il reddito limitato, ossia inferiore a 30mila euro. Con la finanziaria del 2011 erano state create, dunque, delle agevolazioni intermedie tra il regime ordinario e quello di vantaggio. In definitiva, se si conservavano i requisiti che permettevano l’accesso al regime dei vecchi minimi, previsti dalla legge 244/2007 (fatturato inferiore a 30mila euro, assenza di dipendenti o collaboratori, acquisto limitato di beni strumentali, etc..) ma non si poteva beneficiare del regime fiscale di vantaggio 2012 o se ne fuoriusciva, vi era comunque la possibilità di aderire al regime semplificato.Chi vi rientrava era tenuto al versamento annuale dell’imposta sul valore aggiunto ed era esonerato dalla registrazione delle scritture contabili, dalla tenuta del registri dei beni ammortizzabili, dal pagamento dell’IRAP e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’IVA. Benefici che, secondo quanto disposto dal DDL di Stabilità (e salvo modifiche al testo durante l’iter di conversione), verranno completamente persi a partire dal 2015, quando il regime contabile semplificato non esisterà più. Esaminiamo le principali novità del nuovo regime dei minimi che entrerà in vigore dal 1°gennaio 2015:

Viene eliminata la scadenza dei 5 anni. Una delle differenze tra nuovo e vecchio sistema consiste nella durata: il nuovo regime infatti non ha una scadenza definita a priori, ma smette di avere efficacia al cadere dei requisiti di permanenza.

Come per il regime agevolato in vigore, anche quello nuovo prevede l’esonero dal versamento dell’IVA. Ricavi e compensi, inoltre, continuano a non essere assoggettati a ritenuta d’acconto. In fattura andrà sempre inserita una dichiarazione in cui si specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva. Si continua ad essere esclusi anche dagli studi di settore.

Inoltre potrà godere della nuova agevolazione anche chi ha sostenuto spese per dipendenti o collaboratori (compresi quelli a progetto), purché il loro ammontare non abbia superato i 5mila euro lordi in un anno. Mentre il costo complessivo dei beni mobili strumentali alla chiusura dell’anno precedente non deve superare 20mila euro.

Rinnovato il calcolo dell’imponibile

Il reddito a cui applicare l’imposta sostitutiva, che sale dal 5 al 15 per cento, viene calcolato applicando un «coefficiente di redditività» che per i professionisti è pari al 78 per cento. Dai ricavi vanno sottratti, inoltre, anche i contributi previdenziali. Dunque se un professionista ha ricavi e compensi pari ad esempio a 10mila euro, il reddito imponibile sarà calcolato scalado i contributi previdenziali da 7800 euro (78 per cento di 10mila). Sull’importo che ne viene fuori va calcolata l’imposta al 15 per cento.

Diverso il caso delle nuove attività, che godono di sconti ancor più consistenti. Queste applicano l’imposta sostitutiva del 15 per cento sul reddito imponibile ridotto di un terzo. Un’agevolazione che vale per un triennio, purché siano rispettate tre condizioni.

Primo: l’attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente. Inoltre non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. Infine se si prosegue un’attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato il limite dei 15mila euro.

Un professionista che gode della riduzione per le nuove attività avrà un imponibile molto ridotto. Se il fatturato è, ad esempio, di 10mila euro, una volta applicati il coefficiente del 78 per cento e la riduzione di un terzo, si arriva a quota 5mila euro a cui vanno sottratti i contributi previdenziali. Sarà così calcolato il reddito imponibile al quale applicare l’imposta del 15 per cento.

Il professionista che rientra nel nuovo regime (che goda o meno della riduzione di un terzo) nel calcolare l’imponibile non potrà dedurre le spese sostenute per l’esercizio della professione.

Il nuovo regime dei minimi 2015 ultima modifica: 2014-12-12T12:42:50+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo