Il collegato fiscale ha esteso a tutti i tributi, compresi quelli regionali e locali, alcune fattispecie di ravvedimento operoso, fino ad oggi riservate ai tributi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Sono introdotte: la riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’stata commessa la violazione oppure, quando non e’prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore; la riduzione della sanzione a 1/6 del minimo, in caso di ravvedimento perfezionato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione all’anno successivo a quello nel corso del quale e’stata commessa la violazione oppure, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dell’errore; la riduzione della sanzione a 1/5 del minimo, in caso di ravvedimento successivo alla constatazione della violazione mediante processo verbale.