In tema di violazioni in relazione al modello F24, alcuni dubbi potrebbero sorgere con specifico riferimento al modello F24 c.d. a zero. Si consideri ad esempio il caso d’importi dovuti a seguito di avvisi bonari inerenti agli esenti della liquidazione automatica di cui agli artt.36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, nel caso in cui dai controlli emerga la necessita’ di versare maggiori imposte. Tali importi comprensivi di sanzioni e interessi devono essere pagati tramite il modello F24 ex art.17 del DLgs.241/97.
La compensazione degli importi dovuti a seguito di avviso bonario con crediti disponibili e’ammessa dall’art.1 del DM 3 marzo 2000. Qualora i crediti disponibili siano di ammontare pari o superiore alle somme da versare, e’possibile compensarle interamente. In tal caso, per effetto dell’art.19 comma 3 del DLgs.241/97, e’ comunque necessario presentare il modello F24 a zero al fine di permettere la corretta ripartizione delle somme tra i diversi enti destinatari.
Alcuni dubbi potrebbero sorgere sulla possibilita’di applicare le sanzioni ridotte, nel caso prospettato pari al 10% in caso di presentazione del modello F24 a zero dopo 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario. L’art.15 comma 2-bis del DLgs.471/97 sanziona l’omessa presentazione del modello F24 contenente i dati relativi all’eseguita compensazione, con la sanzione amministrativa di 100 euro. Tale sanzione e’ridotta a 50 euro se il ritardo non e’superiore a 5 giorni lavorativi.
La circolare del Ministero delle Finanze 9 giugno 1998 n.144 ha chiarito che le descritte sanzioni si applicano solo nel caso di mancata o tardiva presentazione del modello F24 recante un saldo uguale a zero per effetto della compensazione totale tra importi a debito e importi a credito. Nel caso invece di mancata o tardiva presentazione di modello F24 con saldo positivo, si applicano unicamente le sanzioni per omesso o tardivo versamento che nel caso descritto sarebbero, come detto, pari al 30% degli importi dovuti.
E’possibile regolarizzare l’omessa presentazione del modello F24 a zero tramite il ravvedimento operoso ex art.13 del DLgs. 472/97, presentando il modello stesso e versando le sanzioni in misura ridotta pari a:
- un nono, se il ritardo non e’ superiore a 90 giorni (5,56 euro se il ravvedimento avviene entro 5 giorni lavorativi, 11,11 euro se avviene dopo 5 giorni lavorativi e fino a 90 giorni).
- un ottavo, (12,50 euro) se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni e fino a un anno dalla violazione
- un settimo (14,29 euro) se il ravvedimento avviene entro due anni dalla violazione
- un sesto (16,67 euro) se il ravvedimento avviene oltre due anni dalla violazione.
Con riferimento all’omessa presentazione del modello F24 a zero la Corte di Cassazione, nella sentenza 31 maggio 2018 n.13931, sostiene che al contribuente non puo’ essere contestato l’omesso versamento ne’ disconosciuta la compensazione.